{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-06-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-138_2012-06-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111644&nX40_KEY=4921772&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7b3c63511092bd80444e11f34fe15259"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.138"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 15.06.2012 17.2011.138"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 15.06.2012 17.2011.138"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 15.06.2012 17.2011.138"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentato omicidio intenzionale per avere colpito la vittima con vari pugni al capo e con tre calci, di cui uno violento al capo (con la vittima in piedi) e uno al costato (con la vittima a terra), provocando gravissimi danni alla salute fisica e psichica della vittima"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:10:00", "Checksum": "abebf16760baa419b9cac756b0db12d2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 15.06.2012 17.2011.138\nRegesto:\nTentato omicidio intenzionale per avere colpito la vittima con vari pugni al capo e con tre calci, di cui uno violento al capo (con la vittima in piedi) e uno al costato (con la vittima a terra), provocando gravissimi danni alla salute fisica e psichica della vittima\n\n\nGiusta l’art. 22 cpv. 1 CP, chiunque, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata.\nSecondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave, aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia prolungare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., pag. 908 e seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., pag. 282 e seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2009, ad art. 49, n. 1, pag. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag. 506).\n45. Occorre, dunque, determinare la colpa di IM 1 in funzione delle circostanze legate ai fatti commessi (Tatkomponenten), valutando dapprima le circostanze oggettive dei reati di cui risponde (objektiven Tatkomponenten) e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden). Soltanto dopo la determinazione dell’intensità della colpa in relazione ai reati e la definizione della pena ad essa adeguata, vanno considerate - a ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata - le circostanze personali legate all’autore (Täterkomponenten; DTF 136 IV 55 consid. 5.4).\nIn concreto, dal profilo oggettivo, il reato di tentato omicidio è da considerarsi estremamente grave già per il modo di esecuzione e la crudeltà da esso evidenziata. IM 1 ha messo in atto un pestaggio brutale - caratterizzato da una violenza non comune per l’energia applicata ai colpi inferti - ai danni di una persona in là con l’età, fisicamente molto più minuta e debole di lui che, oltre a non aver fatto nulla per provocarlo, non ha neppure tentato in alcun modo non solo di difendersi, ma nemmeno di proteggersi. Con i primi pugni, inferti di sorpresa ad una vittima che manco ha avuto il tempo di capire cosa stesse succedendo, l’accusato ha messo a segno dei colpi cui ha inferto un’energia tale da stordire lo sfortunato ACPR 1, dal quale egli si è staccato temporaneamente solo perché allontanato con la forza dal suo compagno di quella sera, R.B..\nCon le pedate sferrate nell’ultima parte dell’aggressione, oltre che ad una gamba, in zone del corpo sensibili - quali il capo ed il costato - ad uno ACPR 1 ancora più indifeso perché indebolito dalle botte subite in precedenza, il prevenuto ha volontariamente deciso di infierire su quella che egli sapeva essere una preda facile. Sapendo bene come si picchia per fare davvero male, egli ha agito scegliendo con piena coscienza i punti del corpo da colpire.\nNon ha avuto alcuna pietà per la sua vittima, nemmeno quando questa era al suolo.\nQualifica, inoltre, sempre in questo contesto, la colpa di IM 1 il fatto che l’atto delinquenziale non si è esaurito in pochi secondi, ma è durato svariati minuti. Ma non solo. Evidenzia una non comune determinazione a fare male, che deve essere ritenuta quale elemento aggravante la colpa del condannato, il fatto che egli ha avuto modo, poiché chiamato a farlo da R.B. dopo i primi pugni, di riflettere su quanto stava facendo e che, ciononostante, non ha desistito dal suo intento. Infatti, appena riuscito a liberarsi dalla stretta dell’amico - che, lo si ricorda, in questo frangente, ha temuto per la sua incolumità - è ripartito nuovamente all’inseguimento della sua vittima e, una volta raggiuntala, l’ha finita con colpi, se possibile, ancor più violenti di quelli sin lì inferti.\nVa, poi, considerato, dal profilo oggettivo, in relazione al criterio del grado di lesione o esposizione a pericolo del bene protetto, che, a seguito dell’aggressione, ACPR 1 ha riportato lesioni di una gravità tale da metterlo concretamente in pericolo di morte, tanto che, come attestato dalla perizia medico legale (AI 239, pag. 33), se non fossero state tempestivamente trattate, esse sarebbero state sicuramente letali.\nA questo proposito, non si può trascurare la circostanza che è stato solo il caso fortuito che ha fatto sì che giungessero sul posto cinque ragazzi che, con coraggio ed altruismo, hanno soccorso il malcapitato ed allertato l’ambulanza.\nSempre in quest’ambito, occorre considerare le durature e pesantissime conseguenze dell'agire di IM 1 sull'integrità fisica e psichica della vittima. Dagli atti emerge come ACPR 1 abbia subito un pesante danno cerebrale che ne ha compromesso in maniera definitiva la capacità di intendere e di volere. Pur non essendo deceduto, a seguito del reato commesso su di lui dall’imputato, egli ha in pratica smesso di vivere poiché della sua vita egli non ha più coscienza.\nIl pregiudizio alla sua salute è mastodontico e si distanzia di poco da quello che avrebbe patito in caso di morte.\nA rendere ancor più pesanti le conseguenze degli atti commessi dall’accusato vi è il fatto che la serissima menomazione subita dalla vittima ha avuto ed avrà importanti e durature conseguenze anche sulla vita dei suoi famigliari più stretti. Per non parlare degli effetti nefasti che l’agire di IM 1 ha avuto sull’attività professionale di ACPR 1, sulla ditta che egli dirigeva e, quindi, ancora una volta, sulla vita dei suoi familiari."}