{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-06-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-138_2012-06-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111644&nX40_KEY=4921772&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7b3c63511092bd80444e11f34fe15259"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.138"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 15.06.2012 17.2011.138"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 15.06.2012 17.2011.138"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 15.06.2012 17.2011.138"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentato omicidio intenzionale per avere colpito la vittima con vari pugni al capo e con tre calci, di cui uno violento al capo (con la vittima in piedi) e uno al costato (con la vittima a terra), provocando gravissimi danni alla salute fisica e psichica della vittima"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:10:00", "Checksum": "abebf16760baa419b9cac756b0db12d2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 15.06.2012 17.2011.138\nRegesto:\nTentato omicidio intenzionale per avere colpito la vittima con vari pugni al capo e con tre calci, di cui uno violento al capo (con la vittima in piedi) e uno al costato (con la vittima a terra), provocando gravissimi danni alla salute fisica e psichica della vittima\n\n\nQuesto genere di inclinazioni della personalità, a mente di questa Corte, non sono gravi al punto da influire sulla capacità di IM 1 di evitare l’aggressione a ACPR 1. E questo non solo nella fase finale dell’attacco, ma già in quella iniziale. Non è, qui, sostenibile che i tratti caratteriali descritti - lo si ripete, comuni a tutte le persone normalmente definite come “cattive” - abbiano messo in forse la sua capacità di decidere fra l’agire in modo corretto o in modo violento. Semplicemente egli ha agito come ha agito perché la sua indole lo porta a comportarsi in questo modo. Ma non risultano - perché la perita non ne ha descritte - patologie particolari che possano effettivamente avere limitato ai sensi di quanto richiesto da legge e giurisprudenza la capacità/possibilità dell’imputato di liberamente determinarsi nelle sue azioni.\nNonostante il convincimento secondo cui il disturbo di personalità diagnosticato non possa fondare, in diritto, una scemata imputabilità - in considerazione del fatto che né il procuratore né gli accusatori privati si sono opposti al riconoscimento di tale attenuante - questa Corte ha ritenuto di non potere, sulla questione, decidere diversamente dai primi giudici in ossequio al divieto della reformatio in peius posto dall’art. 391 cpv. 2 CPP.\nVista l’assenza di un’esplicita contestazione sulla questione, questa Corte ritiene, dunque, di non potere fare altro - pena la violazione materiale del principio appena citato - che prendere atto del giudizio secondo cui IM 1 ha agito in stato di paziale scemata imputabilità di grado lieve.\nCommisurazione della pena\n41. Decisa la condanna per lesioni gravi ed omissione di soccorso, ma esclusa quella per tentato omicidio intenzionale (sentenza impugnata, consid. 32, pag. 30), i primi giudici hanno valutato la serietà del pregiudizio arrecato, molto vicino a quello in caso di morte, e, prendendo in considerazione anche gli altri reati di cui si è reso colpevole, hanno giudicato gravissima la colpa di IM 1 che ha agito palesando un costante “disprezzo (…) per la vita, l’incolumità e il patrimonio altrui” che ne indizia una notevole pericolosità sociale.\nHanno, poi, rilevato che il movente e le modalità d’esecuzione del reato di lesioni gravi (definite a giusto titolo “lesioni gravissime”) accrescono indubbiamente la colpa - considerata gravissima - dell’imputato che ha agito per puro egoismo, per mera cattiveria, inseguendo una persona che egli, dopo i colpi inferti in Vicolo Paganini, sapeva essergli fisicamente inferiore.\nNella fissazione della pena, i primi giudici hanno dato peso anche agli altri reati di cui si è macchiato il prevenuto, i quali, seppur minori rispetto a quello principale, sono comunque sia di una certa rilevanza.\nPur considerando la difficile infanzia vissuta da IM 1, la Corte di prima sede non ha potuto negare che egli sia cresciuto male, chiuso in un sordo egoismo che non ha lasciato spazio ad alcun progetto formativo né, tantomeno, ad autocritica di sorta.\nA suo favore ha tenuto conto dello stato di ebbrezza al momento dei fatti e della paziale scemata imputabilità di grado lieve.\nTutto ciò considerato, i primi giudici hanno fissato la pena base nella parte alta della pena edittale per il reato ascritto, aumentandola di un ulteriore anno e mezzo per effetto del concorso con gli altri reati, per poi, dopo le dovute deduzioni, ridurla alla pena detentiva di sette anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto (sentenza impugnata, consid. 32, pag. 31 e seg.).\nLe pretese degli accusatori privati sono state demandate, in conformità a quanto stabilito dall’art. 126 cpv. 4 CPP, al giudice unico competente.\n42. Il procuratore pubblico ha chiesto di ricommisurare la pena detentiva e di aumentarla ad almeno dieci anni.\nLa difesa ha, per contro, postulato la conferma della pena detentiva di sette anni disposta con la sentenza di prima istanza.\n43. a. Sotto l’egida del previgente ordinamento processuale, la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con estremo riserbo nell’ambito della commisurazione della pena, e meglio lo faceva unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; 128 IV 73 consid. 3b; 127 IV 10 consid. 2).\nIl nuovo CPP federale permette, ora, invece, di censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c).\nSecondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9) - estende (o, nell’opinione di Schmid, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello ad intervenire anche in caso di errato apprezzamento, quindi non più soltanto in caso di eccesso o di abuso dello stesso."}