{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-06-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-138_2012-06-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111644&nX40_KEY=4921772&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7b3c63511092bd80444e11f34fe15259"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.138"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 15.06.2012 17.2011.138"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 15.06.2012 17.2011.138"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 15.06.2012 17.2011.138"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentato omicidio intenzionale per avere colpito la vittima con vari pugni al capo e con tre calci, di cui uno violento al capo (con la vittima in piedi) e uno al costato (con la vittima a terra), provocando gravissimi danni alla salute fisica e psichica della vittima"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:10:00", "Checksum": "abebf16760baa419b9cac756b0db12d2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 15.06.2012 17.2011.138\nRegesto:\nTentato omicidio intenzionale per avere colpito la vittima con vari pugni al capo e con tre calci, di cui uno violento al capo (con la vittima in piedi) e uno al costato (con la vittima a terra), provocando gravissimi danni alla salute fisica e psichica della vittima\n\n\nTenendo conto di quanto discusso il perito è giunto alla conclusione che al momento dei fatti/reati di cui è imputato fosse lievemente scemata la sua capacità di agire”\n(perizia psichiatrica 6 maggio 2011, AI 234, pag. 36 e seg.).\nIn conclusione, quindi, per il medico, la turba psichica che affligge il prevenuto ha inciso parzialmente sulla sua capacità d’azione al momento della prima aggressione in quanto egli non era completamente in grado di controllarsi e non ha saputo usare le controspinte inibitorie a causa della scarsa capacità di controllare i propri impulsi (perizia psichiatrica 6 maggio 2011, AI 234, pag. 39). Il grado di scemata imputabilità è lieve.\nAl momento della seconda parte dell’aggressione, per contro, la sua capacità di agire non era scemata: egli, pur potendo agire diversamente, ha voluto imporre la propria legge.\n40. Questa Corte non può nascondere di avere forti dubbi circa l’automatica trasposizione del disturbo di personalità sull’imputabilità del reo.\nIn effetti, come precisato dalla giurisprudenza, la nozione di “normalità” nell’essere umano non deve essere interpretata in modo troppo severo: una capacità delittuosa diminuita non deve essere ammessa in presenza di qualsiasi insufficienza nello sviluppo mentale dell’accusato, ma soltanto nei casi in cui l’autore si situa nettamente al di fuori delle norme e laddove la sua costituzione mentale si distingue in modo essenziale, non solo da quella delle persone normali (Rechtsgenossen), ma anche da quella dei delinquenti comparabili (Verbrechensgenossen) (cfr. DTF 133 IV 145 consid. 3.3; 116 IV 273 consid. 4b; più recentemente, STF 6B_986/2008 del 20 aprile 2009 consid. 3.1 e 6B_722/2008 del 23 marzo 2009 consid. 4.1).\nAncora recentemente, il Tribunale Federale ha avuto modo di precisare che il giudice non è vincolato ad una perizia psichiatrica ritenuto come il compito dello psichiatra consista soltanto nell’accertare lo stato psicologico e fisiologico dell’accusato e l’effetto dello stato accertato sulla capacità di discernimento e sulla volontà dell’accusato al momento dei fatti.\nSapere se gli elementi accertati permettono di concludere per una diminuzione della responsabilità penale ai sensi dell’art. 19 CP è, invece, una questione di diritto che deve essere decisa dal giudice. Per tale decisione, e meglio per misurare l’ampiezza della diminuzione di responsabilità, il giudice può, diversamente dal perito, tener conto, in particolare, della natura degli atti incriminati e della causa della diminuzione della responsabilità (DTF 107 IV 3 consid. 1a pag. 4; 102 IV 225 consid. 7b; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2 e 3.1).\nAl riguardo - dopo avere ricordato che non esistono metodi scientifici che permettano di determinare in modo oggettivo il tasso di riduzione della responsabilità e che, perciò, la pratica psichiatrica distingue unicamente fra diminuzioni leggere, medie o gravi e che, in ciò, il perito dispone di una grande libertà di apprezzamento - il TF ha ancora precisato che la valutazione psichiatrica costituisce un punto di partenza che deve, però, essere affinato in funzione delle particolarità del caso concreto. In altri termini, il giudice deve apprezzare giuridicamente una perizia psichiatrica. In tale apprezzamento, egli è libero e non è legato alle conclusioni del perito (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2).\nSpetta, dunque, unicamente al giudice stabilire, sulla scorta delle valutazioni peritali, se, in diritto, soccorrono gli estremi di una totale (art. 19 cpv. 1 CP) o scemata (art. 19 cpv. 2 CP) imputabilità (Sträuli, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, n. 35 ad art. 20 CP; Trechsel/Jean-Richard, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2008, n. 7 ad art. 20 CP; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, Berna 2005, n. 30 ad § 11; DTF 130 I 337 consid. 5.4.1; 118 Ia 144 consid. 1c; 113 II 429 consid. 3a con rinvii). In quest'ultimo caso egli definirà, nel quadro del suo potere di apprezzamento, se si tratta di una diminuzione lieve (25%), media (50%) o alta (75%), dandone motivo nella commisurazione della pena (Trechsel/Jean-Richard, op. cit., n. 16 ad art. 19 CP; CCRP del 13 aprile 2001 in re B. consid. 2c; CCRP del 17 dicembre 1998 in re C. consid. 11). Pur se una netta distinzione fra il fatto e il diritto può rivelarsi ardua nella misura in cui il giudice deve conferire allo psichiatra ampia facoltà di esprimersi, per finire è comunque al giudice che incombe stabilire la sussistenza dei presupposti della scemata imputabilità (Trechsel/Jean-Richard, op. cit., n. 7 ad art. 20 CP).\nOra, nella fattispecie, la turba psichica è stata determinata sulla scorta di mere peculiarità caratteriali del peritato, senza che siano state riscontrate particolari patologie. Ciò non è sufficiente per differenziare IM 1 da qualsiasi altro delinquente della sua natura.\nLa psichiatra, illustrando la turba psichica, ha, in effetti, semplicemente descritto le peculiarità del temperamento comuni a tutte le persone egoiste, incapaci di empatia e violente, senza individuare delle specificità che potrebbero essere costitutive di una conformazione mentale speciale, che si differenzia in maniera sostanziale da quella dei delinquenti equiparabili al prevenuto."}