{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-06-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-138_2012-06-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111644&nX40_KEY=4921772&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7b3c63511092bd80444e11f34fe15259"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.138"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 15.06.2012 17.2011.138"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 15.06.2012 17.2011.138"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 15.06.2012 17.2011.138"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentato omicidio intenzionale per avere colpito la vittima con vari pugni al capo e con tre calci, di cui uno violento al capo (con la vittima in piedi) e uno al costato (con la vittima a terra), provocando gravissimi danni alla salute fisica e psichica della vittima"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:10:00", "Checksum": "abebf16760baa419b9cac756b0db12d2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 15.06.2012 17.2011.138\nRegesto:\nTentato omicidio intenzionale per avere colpito la vittima con vari pugni al capo e con tre calci, di cui uno violento al capo (con la vittima in piedi) e uno al costato (con la vittima a terra), provocando gravissimi danni alla salute fisica e psichica della vittima\n\n\na. Come visto supra (consid. 29), i medici che si sono presi cura dell’uomo che, la sera del 28 gennaio 2011, ha avuto la sventura di incontrare IM 1 hanno dovuto constatare che (come ha precisato il medico legale al dibattimento d’appello) soltanto due ossa del suo capo erano ancora intatte. Eccezion fatta per la mandibola inferiore e per l’osso occipitale, tutte le altre ossa del capo erano - per usare l’espressione del medico legale - “interessate da fratture”. Ma non solo. Così come emerge dai documenti medici in atti, alcune di esse presentavano fratture talmente numerose da impedirne la rimozione “en bloc” (per esempio, l’osso frontale) e da rendere impensabile la ricostruzione del cranio con osso proprio. Quanto allo stato del cervello, esso era talmente compromesso che i medici hanno dovuto, in particolare, a causa dell’importantissimo edema cerebrale, rinunciare ad effettuare subito una cranioplastica tanto che, ancora mesi dopo, parte della calotta cranica era ancora assente (per necessità, date le condizioni del paziente).\nb. Il medico legale sentito al dibattimento d’appello ha dimostrato che non c’è stata nessuna caduta a piombo a faccia in avanti - così come aveva, ad un certo punto, preteso IM 1 e ciò che la prima Corte ha ritenuto di non poter escludere - cui possa essere attribuita la paternità delle fratture e delle lesioni riportate dal signor ACPR 1.\nNe consegue che è certo che esse devono, tutte, essere ricondotte ai colpi inferti da IM 1.\nc. È altrettanto certo che simili lesioni possono essere causate soltanto da colpi - siano essi pugni o calci - cui è stata impressa una forza rilevantissima.\nNe segue, dunque, che IM 1 ha ripetutamente colpito il signor ACPR 1 con una forza bestiale.\nd. Come detto sopra, tutti sanno che la testa è una parte del corpo molto sensibile perché sede di delicati organi vitali. Tutti sanno che colpire con forza il capo di una persona è un comportamento suscettibile di causare - non solo seri danni - ma anche la morte della persona colpita.Tutti sanno che il rischio di causare la morte è altissimo quando il capo viene colpito, non solo ripetutamente, ma con un’energia elevata.\ne. Agendo come ha fatto, cioè picchiando il signor ACPR 1 ripetutamente al capo e con colpi di una brutalità inusuale, IM 1 ha, dunque, coscientemente assunto ed accettato il rischio di provocarne la morte e si è reso, con ciò, autore colpevole di tentato omicidio intenzionale, commesso con dolo eventuale.\nA fronte del riconoscimento del reato di omicidio intenzionale, l’ipotesi di condanna sussidiaria avanzata dall’accusa, per lesioni gravi ed omissione di soccorso, decade (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2010, ad art. 128 CP, n. 60, pag. 182). I reati si trovano in effetti in concorso ideale tra loro, con il tentato omicidio che assorbe gli altri (sul tema, relativamente al rapporto tra il tentato omicidio e le lesioni: DTF 137 IV 113).\nIn ossequio al divieto della reformatio in peius, ci si esime in questa sede dall’approfondire la questione dell’eventuale adempimento del reato di tentato assassinio ex art. 112 CP che entra in linea di conto segnatamente qualora il movente che ha spinto l’autore ad accanirsi sulla vittima sia particolarmente odioso e futile, come è il caso nella fattispecie (STF. 6B_429/2010 del 24 gennaio 2012 consid. 4.3; 6P.46/2006 e 6S.94/2006 del 31 agosto 2006 e consid. 9.3; 6S.435/2005 del 16 febbraio 2006 consid. 1.2; 6S.357/2004 del 20 ottobre 2004 consid. 2.2; 6S.21/2003 dell’11 marzo 2003 consid. 2.2; Schwarzenegger, Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2007, n. 11 ad art. 112).\n35. Ne consegue che gli appelli del procuratore pubblico e degli accusatori privati sulla qualifica giuridica dei fatti del 28 gennaio 2011 devono essere accolti.\nIn definitiva, quindi, tenuto conto dei reati per i quali è stato condannato con la sentenza impugnata e al riguardo dei quali nessuna delle parti ha interposto appello, IM 1 va ritenuto autore colpevole di:\n- tentato omicidio intenzionale;\n- rapina;\n- lesioni semplici ripetute;\n- furto d’uso;\n- grave infrazione alle norme della circolazione;\n- guida in stato di inattitudine;\n- elusione dei provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida;\n- violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari;\n- infrazione e contravvenzione alla LStup.\nImputabilità dell’autore\n36. L’imputabilità del prevenuto non è stata fatta oggetto di impugnativa.\nNella sentenza in disamina, tuttavia, la Corte delle assise criminali ha, invero in maniera alquanto sbrigativa, precisato di aver considerato che il prevenuto ha agito in stato di parziale scemata imputabilità di grado lieve (sentenza impugnata, consid. 32, pag. 31 e 32). Pertanto appare opportuno chinarsi sulla questione.\n37. Giusta l’art. 19 cpv. 1 CP, non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione.\nSe al momento del fatto l’autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena (art. 19 cpv. 2 CP).\nQualora vi sia serio motivo di dubitare dell’imputabilità dell’autore, secondo l’art. 20 CP, l’autorità istruttoria o il giudice devono ordinare una perizia.\n38. Nel suo referto peritale del 6 maggio 2011 (AI 234) la dott.ssa F. ha diagnosticato al prevenuto un disturbo antisociale di personalità, mentre ha escluso che al momento dei fatti questi presentasse altre patologie psichiatriche o alterazioni dello stato di coscienza (pag. 38, risposta n. 1)."}