{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-06-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-138_2012-06-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111644&nX40_KEY=4921772&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7b3c63511092bd80444e11f34fe15259"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.138"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 15.06.2012 17.2011.138"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 15.06.2012 17.2011.138"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 15.06.2012 17.2011.138"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentato omicidio intenzionale per avere colpito la vittima con vari pugni al capo e con tre calci, di cui uno violento al capo (con la vittima in piedi) e uno al costato (con la vittima a terra), provocando gravissimi danni alla salute fisica e psichica della vittima"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:10:00", "Checksum": "abebf16760baa419b9cac756b0db12d2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 15.06.2012 17.2011.138\nRegesto:\nTentato omicidio intenzionale per avere colpito la vittima con vari pugni al capo e con tre calci, di cui uno violento al capo (con la vittima in piedi) e uno al costato (con la vittima a terra), provocando gravissimi danni alla salute fisica e psichica della vittima\n\n\nf. Assume rilevanza, in questo contesto, anche il fatto che, una volta rientrato in albergo, l’imputato ha detto a R.B. che avrebbe ammazzato tutti:\n“ Mi ricordo che dopo i fatti, al nostro rientro in camera presso la __________, lui diceva che avrebbe ammazzato tutti, avrebbe chiamato il fratello da __________”\n(verbale di interrogatorio 3 marzo 2011 di R.B., AI 136, pag. 9, confermato anche nel verbale di confronto del 28 aprile 2011, AI 227, pag. 12).\nSarebbe semplicistico affermare che si tratta di dichiarazioni non indizianti una reale volontà poiché proferite in preda all’ira.\nIn effetti, gli stessi propositi sono stati, come visto in precedenza, confermati anche alcune ore più tardi, quando l’imputato ha inviato un SMS dal tenore analogo a L. (cfr. consid. 26 di questa sentenza).\nSe è vero che una simile affermazione va letta, comunque e sempre, con prudenza, è anche e soprattutto vero che la sua ripetizione, in contesti diversi e in momenti successivi - quando colui che la proferisce avrebbe avuto il tempo necessario per sbollire gli insani ardori - è certamente indicativa del fatto che il suo autore ha preso e continua a prendere in considerazione l’ipotesi di causare la morte di chi ha la sfortuna di mettersi sulla sua strada e di intralciarne, per motivi diversi, gli intendimenti.\nIn questo senso, l’interpretazione dei colpi selvaggiamente violenti inferti all’uomo che, nella mente deformata di IM 1, si metteva fra lui e la sua donna non può fare astrazione dai propositi di morte più volte, in seguito, ribaditi. Se essi non bastano a configurare un dolo diretto, è certo che essi sono altamente indizianti del fatto che IM 1 ha agito, forse non volendo come obiettivo diretto e primario la morte del rivale (cui voleva innanzitutto infliggere una lezione), ma indubbiamente prendendo in considerazione ed accettando tale esito per il caso in cui si fosse realizzato.\ng. Pure sintomatico, in tal senso, è il fatto che l’accusato non ha mai avuto una sola parola di pentimento per quanto fatto, rispettivamente almeno di compassione per ACPR 1, se non quelle di circostanza, strappategli dall’interrogante di turno e certamente espresse con fini strumentali. Anzi, egli ha sempre sostenuto, anche al dibattimento d’appello, la tesi, inaccettabile, secondo cui, essendo il malcapitato stato cosciente di trovarsi con una donna incinta, se l’era cercata e quindi meritata:\n“ Da parte mia dichiaro che non era mia intenzione di uccidere nessuno. La mia intenzione era di dargli una “lezione”, di dargli qualche pugno, visto che secondo me lui non aveva fatto qualcosa di bello. Dico questo perché lui usciva con una donna incinta”\n(verbale di interrogatorio 29 gennaio 2011 dell’imputato, AI 4, pag. 7);\n“ Ho reagito così comunque perché era assieme alla L. che è incinta da parte mia, e questo ho detto che lo trovo vergognoso. Per me è un fatto molto grave perché ci tenevo alla bambina che aveva in pancia”\n(verbale di interrogatorio 10 febbraio 2011 dell’imputato, AI 70, pag. 6);\n“ Ribadisco che quando ho visto i due che erano insieme, che si tenevano a manina e si baciavano con la bambina in pancia che forse era la mia, anzi ora ne sono sicuro che la bambina è mia, ho perso il controllo e sono partito in direzione di questo uomo e poi è successo quello che è successo. Ribadisco che io un uomo che va a fare sesso con una donna incinta di 6 mesi di un altro uomo, non lo accetto. Per me questa è una persona che non ha rispetto del prossimo”\n(verbale di interrogatorio 29 luglio 2011 dell’imputato, AI 279, pag. 4).\nIl perito giudiziario incaricato della valutazione dell’imputato ha riferito:\n“ Non si sente colpevole né dispiaciuto per l’accaduto.\nRitiene che ACPR 1 “se l’è cercata: se fosse stato a casa con sua moglie e non andava a scoparsi in giro la L. incinta di me, non gli sarebbe capitato niente. (…) Ritiene responsabile di quanto accaduto il signor ACPR 1 sia perché fu lui ad averlo provocato offendendolo ed insultandolo, sia perché fu lui ad aver avuto la relazione con L. e “a scoparsi una donna incinta”. Riferisce inoltre: “uno che scopa una donna incinta non ha rispetto, è un po’ pedofilo perché si scopa quelli non ancora nati”.”\n(perizia psichiatrica 6 maggio 2011, AI 234, pag. 31).\nDi transenna appare opportuno osservare come i principi morali siano per l’imputato dei valori, oltre che astrusi, a senso unico. In effetti, egli reputa indegno avere una relazione con una signora incinta, ma non si fa problemi ad insultarla, minacciarla ed a metterle le mani addosso (verbale di interrogatorio 18 febbraio 2011 dell’imputato, allegato 4 al RPG 11 maggio 2011, pag. 9; cfr. inoltre incarti di cui agli AI 80, 81 e 111, relativi alle querele sporte dalla donna nei confronti dell’imputato ed in seguito ritirate). Eloquente è la frase utilizzata dalla donna in occasione del suo primo interrogatorio, il 29 gennaio 2011:\n“ Gli interroganti mi chiedono se ho mai assistito ad atti di violenza contro altre persone ed io rispondo che non ho mai visto picchiare qualcuno, all’infuori di me” (AI 2, pag. 9).\n34. Inoltre, in estrema sintesi, è con la riduzione della fattispecie ai suoi minimi termini che il dolo - almeno eventuale - di IM 1 di provocare la morte della sua vittima emerge con meridiana evidenza."}