{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-06-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-138_2012-06-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111644&nX40_KEY=4921772&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7b3c63511092bd80444e11f34fe15259"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.138"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 15.06.2012 17.2011.138"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 15.06.2012 17.2011.138"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 15.06.2012 17.2011.138"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentato omicidio intenzionale per avere colpito la vittima con vari pugni al capo e con tre calci, di cui uno violento al capo (con la vittima in piedi) e uno al costato (con la vittima a terra), provocando gravissimi danni alla salute fisica e psichica della vittima"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:10:00", "Checksum": "abebf16760baa419b9cac756b0db12d2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 15.06.2012 17.2011.138\nRegesto:\nTentato omicidio intenzionale per avere colpito la vittima con vari pugni al capo e con tre calci, di cui uno violento al capo (con la vittima in piedi) e uno al costato (con la vittima a terra), provocando gravissimi danni alla salute fisica e psichica della vittima\n\n\n“ In questi casi la rabbia è incontrollabile ed io in quel momento ero molto arrabbiato. (…) Non volevo dargli una lezione, ma trovandomi lì in quel momento, casualmente, vedendo che i due si baciavano, ho perso il controllo”\n(verbale di interrogatorio 29 luglio 2011 dell’imputato, AI 279, pag. 6).\nCosì facendo, l’accusato ha ammesso di essersi scagliato contro la vittima con particolare aggressività.\nQuella che lui definisce “perdita di controllo” non può essere considerata un atto involontario, al quale egli non ha potuto opporre resistenza (come vedremo in seguito, al momento dell’analisi dell’imputabilità del reato), ma piuttosto uno stato di rabbia estrema nel quale egli si è volontariamente posto e a cui egli ha deliberatamente dato sfogo con atti di straordinaria furia.\nd. Assolutamente voluti (e non accidentali) devono essere considerati, con un minimo di serietà, il tipo di colpi inferti ed i punti del corpo della vittima raggiunti dagli stessi.\nD’altronde il fatto di tirare dei calci alla parte superiore del corpo di un avversario in piedi non è per IM 1, picchiatore incallito, pluripregiudicato, con esperienza almeno decennale, una novità:\n“ Da quanto ricordo, quando ho sferrato il calcio al ACPR 6, lui era in piedi, non a terra. Se non ricordo male, io ho colpito ACPR 6 alla zona costato/pancia. Ho dato il calcio portando la gamba dal dietro in avanti tenendola tesa ed alzandola sino al costato di ACPR 6”\n(verbale di interrogatorio 17 marzo 2011 dell’imputato, AI 150, pag. 12).\nOltre alla dimestichezza con la violenza fisica, IM 1 può vantare dalla sua anche un’altezza di tutto riguardo - 180 cm - ed una corporatura piuttosto atletica e robusta, frutto di un’intensa attività fisica.\nL’accusato è un uomo che quotidianamente faceva - e fa ancora oggi in prigione - esercizi fisici, non solo per mantenersi in forma, ma soprattutto per accrescere la propria muscolatura e la propria potenza fisica. Allo scopo, egli non disdegnava neppure i sussidi chimici, facendo ricorso a steroidi anabolizzanti:\n“ Il PP mi contesta il fatto che nella camera __________ da me occupata prima dell’arresto (…) aveva rinvenuto un flaconcino con delle pillole blu, con l’etichetta steroidi anabolizzanti.\nD: a cosa le servivano tali pillole?\nR:Volevo fare un po’ di palestra in quel periodo lì, poi però non l’ho fatta. Ho ordinato queste pillole tramite internet, ma non ho fatto in tempo ad usarle”\n(verbale di interrogatorio 17 marzo 2011 dell’imputato, AI 150, pag. 9 e seg.);\n“ R: A me risulta che quando lui era stato in prigione alla __________, nel 2006, a seguito di una precedente condanna, si allenava in palestra, ma non so esattamente cosa facesse. Mi risulta che anche la mattina, quando si alza, ogni tanto fa le flessioni. (…) Lui ogni tanto mi diceva che voleva andare in palestra per mantenersi in forma. Mi diceva pure che avrei dovuto andarci anche io”\n(verbale di interrogatorio 23 febbraio 2011 di L., AI 118, pag. 5).\nLa sua prestanza fisica assume, in concreto, ancora maggior rilievo tenuto conto della sproporzione che essa ha con quella della vittima che, come si vede dal video agli atti, è un uomo alto circa 160 cm e di corporatura piuttosto minuta. In simili condizioni, picchiare selvaggiamente ACPR 1 è stato per IM 1, anche da un punto di vista fisico, cosa semplice. Egli non è stato costretto a fare salti o mosse particolari, così che ogni pugno ed ogni calcio ha potuto essere vibrato con piena potenza e nella zona del corpo che egli voleva raggiungere.\ne. Significativo per la valutazione delle intenzioni dell’autore è il fatto che questi abbia abbandonato senza alcuna remora la propria vittima dopo averla percossa sino al punto da ridurla inerme al suolo.\nEgli aveva compreso di aver ferito seriamente ACPR 1, ma se ne è bellamente disinteressato, preferendo scappare per il timore di essere chiamato a risponderne, piuttosto che mostrare coraggio assumendosi la responsabilità dei propri atti e cercare di dare una mano alla persona che, per quanto lui sapeva a quel momento (della presenza dei cinque ragazzi è stato informato solo dopo), era rimasta sola, al suolo, immobile, apparentemente priva di sensi, in un mese dell’anno in cui di notte le temperature scendono costantemente a livelli tali da causare, da sole, un serio pericolo per la salute di chi si trova in quelle condizioni:\n“ In seguito , dopo pochi metri, giunti ad una rotonda dove c’è l’obelisco è ritornato indietro dicendo che “… questo qua magari s’è fatto male … è meglio che andiamo a vedere…”. Lui è quindi tornato indietro mentre io sono andato via. Gli avevo detto di andare lui a vedere come stava. Io in quel momento ero spaventato, visto che effettivamente ho capito che potevo aver fatto del male allo ACPR 1.”\n(verbale di confronto 28 aprile 2011, AI 227, pag. 11).\nIn una recentissima sentenza (STF 6B_246/2012 del 10 luglio 2012 consid. 1.3.), il Tribunale Federale ha avuto modo di confermare che colui che, dopo avere colpito una persona, abbandona il luogo senza ragguagliarsi sullo stato di salute della persona lesa, mostra con il suo comportamento di non essere sorpreso o scosso da quanto appena commesso come, invece, di norma accade a chi agisce precipitosamente, senza prevedere le conseguenze del suo atto (vedi anche STF 6B_109/2009 del 9 aprile 2009 consid. 2.3.2).\nQuesto elemento costituisce, così, un ulteriore indizio a favore della tesi per la quale l’appellante era cosciente delle conseguenze del suo agire e le ha accettate per il caso in cui esse si fossero realizzate."}