{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-06-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-138_2012-06-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111644&nX40_KEY=4921772&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7b3c63511092bd80444e11f34fe15259"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.138"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 15.06.2012 17.2011.138"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 15.06.2012 17.2011.138"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 15.06.2012 17.2011.138"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentato omicidio intenzionale per avere colpito la vittima con vari pugni al capo e con tre calci, di cui uno violento al capo (con la vittima in piedi) e uno al costato (con la vittima a terra), provocando gravissimi danni alla salute fisica e psichica della vittima"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:10:00", "Checksum": "abebf16760baa419b9cac756b0db12d2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 15.06.2012 17.2011.138\nRegesto:\nTentato omicidio intenzionale per avere colpito la vittima con vari pugni al capo e con tre calci, di cui uno violento al capo (con la vittima in piedi) e uno al costato (con la vittima a terra), provocando gravissimi danni alla salute fisica e psichica della vittima\n\n\nL’inconfutabilità della brutalità dei colpi è rafforzata dall’accertamento del gonfiore al piede utilizzato dall’accusato per colpire l’accusatore privato. In effetti, una normale pedata con un piede calzato non provoca nessun ingrossamento dell’arto. Il gonfiore e la dolenzia dell’arto usato per calciare - va ricordato che IM 1 esigeva, per questa ragione, delle cure mediche - possono derivare soltanto da una forza eccezionale impressa al movimento.\nSignificativo è il fatto che IM 1 ha dichiarato che il dolore gli è insorto a causa del calcio dato al volto di ACPR 1, quindi proprio a causa del colpo vibrato nella parte del corpo più delicata e pericolosa tra quelle da lui raggiunte con le pedate:\n“ Dichiaro che questo piede mi fa male a seguito del calcio che ho inferto in faccia all’uomo”\n(verbale di interrogatorio 29 gennaio 2011 dell’imputato, AI 4, pag. 6).\nInvero, in occasione del verbale di confronto del 28 aprile 2011 (AI 227, pag. 10), IM 1 ha asserito di aver avuto l’intenzione di colpire ACPR 1 con una pedata all’altezza del petto, ma quest’ultimo si sarebbe abbassato per difendersi così che il calcio sarebbe arrivato, invece, a bersaglio sul capo. Si tratta di una descrizione che non era mai stata proposta in precedenza e nemmeno lo è stata in seguito. Con ogni evidenza, con tale versione l’accusato ha voluto, come in altre occasioni, sminuire le proprie colpe.\nAd ogni buon conto, anche volendo astrattamente prendere per buona una simile versione, essa non avrebbe alcun influsso sul giudizio e sulla gravità della colpa dell’accusato poiché, in primo luogo, un’eventuale reazione di difesa era per lui del tutto preventivabile vista la violenza dell’aggressione, e, in secondo luogo, poiché tirare un calcio non è un atto incontrollabile: fino all’ultimo istante ci si può fermare o quantomeno si può ridurre drasticamente la forza impressa. Pertanto, a fronte di una reazione di difesa come quella da lui descritta, egli avrebbe potuto benissimo arrestarsi così che, se il calcio è andato a segno sulla testa, è perché egli lo ha voluto. Non vi sono altre spiegazioni plausibili.\nc. Degno di nota e rilevante per l’accertamento della volontà di IM 1 è, poi, lo svolgimento cronologico dell’aggressione. A balzare, in effetti, agli occhi è come, dopo un primo violentissimo attacco al malcapitato - preceduto tra l’altro dal gesto di togliersi la giacca che, come visto in precedenza, non si può che interpretare come chiara espressione della volontà di malmenare con forza qualcuno - e dopo essere stato fermato dall’amico che lo ha inseguito, IM 1 non si sia sentito pago ed abbia voluto inseguire la sua vittima - che sarebbe più corretto chiamare preda - e nuovamente infierire su di essa nonostante questa fosse ormai frastornata e ancor più inerme di quanto non fosse fino ad un istante prima. Evidentemente, il risultato lesivo dei suoi gesti non lo aveva soddisfatto ed egli voleva terminare quanto iniziato infliggendo una maggior sofferenza.\nQuesto atteggiamento - non giustificato in alcun modo dal comportamento di ACPR 1 che, oltre a non difendersi, nemmeno ha fatto gesti o proferito parole che in qualche modo, per una mente distorta come quella dell’imputato, avrebbero potuto rappresentare un’eventuale provocazione - svela un’inconsueta determinazione nel voler punire fino in fondo una persona la cui unica colpa è quella di essere uscita con la sua, a quel momento, ex compagna.\nAlla dott.ssa F. - così come già al magistrato inquirente (verbale di interrogatorio del 29 gennaio 2011 dell’imputato, AI 4, pag. 7) - IM 1 ha in effetti dichiarato di aver voluto “dare una lezione” allo ACPR 1 perché si è “sentito preso in giro” (perizia psichiatrica 6 maggio 2011, AI 234, pag. 29; la dichiarazione resa al PP il 29 luglio 2011 non cambia la sostanza delle cose, trattandosi, palesemente, di un maldestro tentativo di ridimensionare un’affermazione di cui egli aveva, solo a quel momento, capito la portata).\nRitenuto che il suo perseverare - dopo il primo attacco - dimostra concretamente come egli non ritenesse sufficiente la già violenta lezione impartita nella prima fase dell’aggressione, forza è concludere che la lezione che lui aveva in mente consisteva in un pestaggio che va ben oltre il semplice ferimento dell’antagonista e che si sarebbe dovuto concludere piuttosto con il suo abbattimento, temporaneo o definitivo che fosse.\nNon trascurabile è, proprio in questo senso, pure il fatto che ACPR 1 non solo non abbia nemmeno provato a restituire i pugni, ma addirittura non abbia neppure tentato di difendersi. D’altronde egli non ha nemmeno avuto il tempo di capire cosa stesse succedendo poiché l’aggressore ha, scientemente, sfruttato l’effetto sorpresa per renderlo sin da subito inferiore a lui. Questo significa che si è trattato di un’aggressione nel vero senso della parola, coscientemente commessa ai danni di una persona, non solo in là con gli anni, ma completamente inerme. Soprattutto nelle ultime fasi del pestaggio, quando l’accusato aveva avuto modo di vedere quale era stata la (non) reazione dell’uomo e quando aveva capito - perché non può essere altrimenti, se solo si tien conto della sua esperienza criminale - di aver messo a segno dei colpi che già avevano quantomeno stordito e reso così ancor più vulnerabile la sua vittima.\nIM 1 ha costantemente posto l’accento sul fatto che l’aver visto quella sera L. in compagnia di un uomo l’ha irritato al punto da fargli perdere il controllo:"}