{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-06-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-138_2012-06-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111644&nX40_KEY=4921772&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7b3c63511092bd80444e11f34fe15259"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.138"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 15.06.2012 17.2011.138"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 15.06.2012 17.2011.138"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 15.06.2012 17.2011.138"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentato omicidio intenzionale per avere colpito la vittima con vari pugni al capo e con tre calci, di cui uno violento al capo (con la vittima in piedi) e uno al costato (con la vittima a terra), provocando gravissimi danni alla salute fisica e psichica della vittima"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:10:00", "Checksum": "abebf16760baa419b9cac756b0db12d2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 15.06.2012 17.2011.138\nRegesto:\nTentato omicidio intenzionale per avere colpito la vittima con vari pugni al capo e con tre calci, di cui uno violento al capo (con la vittima in piedi) e uno al costato (con la vittima a terra), provocando gravissimi danni alla salute fisica e psichica della vittima\n\n\nc. Ritenuto come, di regola, la volontà dell’interessato possa essere dedotta, in mancanza di confessioni, da indizi esteriori e regole di esperienza, il giudice può desumere il dolo eventuale dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid. 8.4; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso in cui si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 e 2.3.3). Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi - alla luce delle circostanze concrete e dell’esperienza della vita - tanto più fondata risulterà la conclusione che, malgrado i suoi dinieghi, l’autore aveva accettato l’ipotesi che l’evento dannoso si realizzasse (STF 6B_662/2011 del 19 luglio 2012 consid. 4.1; 6B_806/2011 del 16 luglio 2012 consid. 2.1; 6B_782/2010 del 23 giugno 2011 consid. 3.2.1; 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c; STF 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.2; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3; 134 IV 26 consid. 3.2.2 e rinvii; 133 IV 1 consid. 4.1).\nLa probabilità deve essere di un grado elevato poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza (STF 6B_519/2007 del 29 gennaio 2008 consid. 3.1 e citazioni; DTF 133 IV 9 consid. 4.2.5; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF).\nAltri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo nel quale egli ha agito (STF 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.2; 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3.; 133 IV 1 consid. 4.6; 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c; sentenza CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.d; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF).\nd. Nella nota sentenza della Corte delle assise criminali del 27 gennaio 2009 in re I.G./M.T./I.J. (inc. 72.2008.141, pag. 141) - confermata sia dalla CCRP che dal Tribunale federale - è stato accertato il dolo eventuale di uccidere in un caso in cui due autori avevano, uno dopo l’altro, colpito con un violento calcio alla testa la loro vittima che già giaceva inerme a terra.\nLa prima Corte ha citato questo precedente concludendo, tuttavia, di non poterlo applicare alla fattispecie ritenuto come, al momento del calcio alla testa, ACPR 1 non giacesse a terra ma fosse ancora in piedi (sentenza impugnata, consid. n. 17, pag. 21).\nTale opinione - troppo restrittiva - non può essere seguita.\nIn effetti, ad essere determinante per il dolo, non è la posizione della vittima (a terra o in piedi o in ginocchio).\nDeterminanti sono, piuttosto, oltre alla consapevolezza dell’autore, la parte del corpo che viene percossa, lo stato della persona al momento in cui subisce l’attacco, la violenza dei colpi e la facilità con cui essi possono venire portati a segno proprio nel punto voluto.\n33. Inoltre, in concreto, contrariamente a quanto fatto dalla prima istanza, la valutazione dei fatti relativi all’aggressione subita dall’accusatore privato deve essere fatta nel suo complesso e non analizzando separatamente le sue due fasi - che sono, peraltro, temporalmente separate da appena un minuto (verbale di interrogatorio 3 marzo 2011 di R.B., AI 136, pag. 9) - o, peggio ancora, analizzando separatamente i singoli colpi ricevuti.\nQuanto accaduto in quei pochi minuti della sera del 28 gennaio 2011 deriva, infatti, da un’unica volontà delittuosa che non è stata portata a compimento in una sola fase soltanto per l’intervento di R.B. che, come visto, ha letteralmente strappato via IM 1 dalla sua vittima. Appena è riuscito a liberarsi dalla stretta dell’amico, infatti, l’imputato è partito all’inseguimento della sua vittima per concludere quanto aveva appena iniziato.\nPartendo da questo presupposto, si può procedere a passare in rassegna i punti cardine della fattispecie.\na. L’esame approfondito della fattispecie porta a concludere che l’imputato ha aggredito ACPR 1 con l’intenzione, se non diretta (ipotesi esclusa solo per mancanza di prove, ma non così astrusa), almeno nella forma del dolo eventuale, di ucciderlo.\nIn effetti egli, picchiando ripetutamente al capo e con colpi di estrema ed inusitata brutalità la sua vittima, si è coscientemente assunto il rischio di cagionarne la morte.\nÈ noto a tutti, persino ai bambini (e quindi, di riflesso, anche ad una persona non propriamente brillante come il prevenuto è stato definito dal difensore), che la testa è una delle parti più delicate e sensibili del corpo umano, nella quale si trovano importanti organi vitali. È altresì comunemente riconosciuto che forti colpi inferti al capo possono causare alla persona che li subisce, non solo seri danni alla salute, ma, addirittura, il decesso (come ad esempio esplicitamente riconosciuto in un commentario germanico: “Schon ein einziger gezielter wuchtiger Faustschlag genügt, um eine das Leben gefährdende Behandlung zu bejahen”, Tröndle/Fischer, StGB, § 224 Rdnr. 12; sentenza dell’Oberlandgericht Hamm del 7 agosto 2001, 3 Ss 623/01 OLG Hamm)."}