{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-06-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-138_2012-06-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111644&nX40_KEY=4921772&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7b3c63511092bd80444e11f34fe15259"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.138"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 15.06.2012 17.2011.138"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 15.06.2012 17.2011.138"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 15.06.2012 17.2011.138"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentato omicidio intenzionale per avere colpito la vittima con vari pugni al capo e con tre calci, di cui uno violento al capo (con la vittima in piedi) e uno al costato (con la vittima a terra), provocando gravissimi danni alla salute fisica e psichica della vittima"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:10:00", "Checksum": "abebf16760baa419b9cac756b0db12d2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 15.06.2012 17.2011.138\nRegesto:\nTentato omicidio intenzionale per avere colpito la vittima con vari pugni al capo e con tre calci, di cui uno violento al capo (con la vittima in piedi) e uno al costato (con la vittima a terra), provocando gravissimi danni alla salute fisica e psichica della vittima\n\n\nGli accusatori privati hanno motivato la loro richiesta evidenziando come il tentato omicidio intenzionale sia riferito alla seconda parte dell’aggressione che, siccome già nella prima fase il prevenuto si era avventato sulla vittima, non trova più alcuna giustificazione se non nella volontà di causarle delle lesioni ancora più gravi e, eventualmente, la morte. In questo senso, a loro avviso, l’imputato, cercando la seconda aggressione, ha voluto colpire ancor più duramente ACPR 1, prendendo per lo meno in considerazione, accettandola, l’ipotesi di un suo decesso (doc. CARP III, pag. 2). Pur non essendovi la prova certa che la vittima sia stata colpita con un colpo al capo quando era ormai a terra, il comprovato calcio al volto, violentissimo, inferto quando era ancora in piedi, ed il calcio al costato sono comparabili ad esso sia per gravità che per rischi.\nInfine, essi hanno osservato che, nonostante il medico legale abbia dichiarato che anche la caduta sull’asfalto senza difesa con le mani sarebbe stata atta a procurare le ferite constatate, la questione rimane meramente dottrinale, poiché lo stesso perito ha asserito di non avere alcun riscontro di una caduta sull’asfalto a faccia in avanti, mentre le escoriazioni alle ginocchia del malcapitato consentono di ipotizzare piuttosto che egli sia caduto dapprima sulle stesse. Pertanto - a parer loro - le conseguenze riportate da ACPR 1 sono unicamente riconducibili ai pugni e calci infertigli dall’imputato, che non poteva non prendere in considerazione, accettandola, l’ipotesi di un decesso della vittima.\nInfine essi ritengono confermata la volontà omicida del prevenuto dall’atteggiamento da lui assunto dopo i fatti, cioè dall’essersi allontanato senza minimamente curarsi dell’uomo lasciato a terra inerme.\n10. La Corte delle assise criminali ha, inoltre, stabilito che IM 1, nei periodi e nelle circostanze indicate nell’atto d’accusa, si è reso autore colpevole degli altri reati indicati nella parte introduttiva della presente sentenza.\nQueste condanne non sono oggetto di contestazione e sono così passate in giudicato.\nI fatti e gli antefatti\nA. I rapporti tra l’imputato e M.\n11. Come avremo modo di illustrare in seguito, un ruolo fondamentale nella vicenda principale oggetto d’impugnazione è stato giocato, suo malgrado, da L. (detta L.).\nLa donna è una cittadina dominicana, nata il 2 marzo 1979 a __________ dove, il 30 agosto 1998, ha avuto un figlio (R.) nato da una relazione con un compaesano.\nNel 2002 la donna è giunta in Svizzera dove, il 29 agosto 2002, ha dato alla luce una bimba (Z.) e, nel 2003, si è sposata con M.\nIl matrimonio è stato sciolto per divorzio con sentenza del 28 febbraio 2012 della Pretura di __________ ma i coniugi vivevano separati da molti anni.\nAttualmente la donna è al beneficio di un permesso per stranieri di tipo “C” (di domicilio) che scadrà il 16 giugno 2013.\nDa quanto risulta dagli atti, L. è professionalmente attiva quale cameriera.\nLa relazione tra L. e l’accusato è iniziata nel febbraio 2010, ma i due si erano già conosciuti in precedenza, nel novembre 2009, presso il bar __________, dove lei lavorava e lavora tutt’ora (verbali di interrogatorio di L. del 29 gennaio 2011, AI 2, pag. 2 e 23 febbraio 2011, AI 118, pag. 4).\nNonostante l’imputato abbia iniziato a frequentare regolarmente la donna ed a soggiornare di tanto in tanto nel suo appartamento di __________, prima, e, dall’agosto 2010, in quello di __________ ove aveva traslocato, tra loro non vi è mai stata una convivenza vera e propria. In effetti, IM 1 continuava a fare la spola tra Verbania, dove viveva con la madre, ed il Ticino, restando a dormire dalla compagna per periodi più o meno lunghi. Talvolta egli soggiornava anche presso alberghi della zona o presso altre persone (verbale di interrogatorio di L. 23 febbraio 2011, AI 118, pag. 3). Nei giorni in cui sono avvenuti i fatti in disamina, egli aveva preso una camera alla __________ (il ristorante cinese) di __________.\nNell’agosto del 2010 L. è rimasta incinta di una bimba, E., nata il 4 maggio 2011. Nonostante in alcuni verbali resi dopo i fatti (verbale di interrogatorio dell’imputato 17 marzo 2011, AI 6, pag. 15), IM 1 abbia messo in dubbio la questione e lasciato intendere di voler far esperire accertamenti genetici in merito, la paternità della piccola è da entrambi, ora, attribuita all’imputato.\nVerso la fine dell’estate 2010 la relazione tra i due ha iniziato a degenerare, per rompersi definitivamente nel novembre seguente. La causa principale è stata la forte gelosia che l’uomo provava per la compagna che egli credeva lo tradisse con altri uomini cui forniva prestazioni sessuali in cambio di denaro:\n“ Voglio dire subito che fra me e la “L.” da un po’ di tempo non va molto bene perché io ritengo che lei mi tradisca con altri uomini. Lei ha sempre negato questo fatto ma io sono sicuro che lei fa sesso con altri uomini facendosi pagare”\n(verbale di interrogatorio dell’imputato 29 gennaio 2011, AI 4, pag. 3);\n“ Preciso che da settembre in avanti fra di noi c’è stato un tira e molla continuo che è terminato definitivamente a novembre 2010. Il motivo della rottura era la sua continua gelosia poiché lui seguitava a dire che io lo tradivo con tutti. IM 1 era convinto che io lo tradivo, bastava che io avessi solo un dialogo con qualcuno, che per lui era come un tradimento”\n(verbale di interrogatorio 29 gennaio 2011 di L., AI 2, pag. 3);"}