{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-06-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-138_2012-06-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111644&nX40_KEY=4921772&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7b3c63511092bd80444e11f34fe15259"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.138"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 15.06.2012 17.2011.138"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 15.06.2012 17.2011.138"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 15.06.2012 17.2011.138"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentato omicidio intenzionale per avere colpito la vittima con vari pugni al capo e con tre calci, di cui uno violento al capo (con la vittima in piedi) e uno al costato (con la vittima a terra), provocando gravissimi danni alla salute fisica e psichica della vittima"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:10:00", "Checksum": "abebf16760baa419b9cac756b0db12d2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 15.06.2012 17.2011.138\nRegesto:\nTentato omicidio intenzionale per avere colpito la vittima con vari pugni al capo e con tre calci, di cui uno violento al capo (con la vittima in piedi) e uno al costato (con la vittima a terra), provocando gravissimi danni alla salute fisica e psichica della vittima\n\n\nPer il 1° settembre 2007 gli viene addebitato un ulteriore episodio di lesioni semplici (punto 4 AA) e il 4 dicembre 2009 si rende protagonista di violenza o minaccia contro le autorità (punto 9 AA), mentre che per il periodo dicembre 2010 - gennaio 2011 si segnalano l’infrazione e la contravvenzione alla LFStup (punti 10 e 11 AA), per giungere ai gravissimi fatti del 28 gennaio 2011 che gli valgono le imputazioni di tentato omicidio intenzionale o in subordine lesioni gravi (punti 1.1 e 1.2 AA) ed omissione di soccorso in danno di ACPR 1 (punto 1.3 AA)”\n(sentenza impugnata, consid. 7, pag. 15).\n8.3. Tirando le somme, si può dire - analizzando i suoi precedenti penali ed anche le sue prodezze con l’amica (di cui diremo in seguito) - che l’unica attività che IM 1 ha imparato è quella del picchiatore. In quest’attività egli vanta una buona specializzazione, come egli stesso ha pure riconosciuto di fronte agli inquirenti con una punta d’orgoglio:\n“ Ho già però ammesso nei miei precedenti verbali che io ho lavorato anche in Italia come “buttafuori” in locali notturni. Non ho mai seguito corsi di box o “kick boxing”. Ho imparato a picchiare da solo nella vita. Ho preso tante botte prima di imparare”\n(verbale di interrogatorio 17 marzo 2011 dell’imputato, AI 150, pag. 14).\nAccertamenti e qualifiche giuridiche della prima Corte e appelli\n9. La Corte delle assise criminali ha stabilito che IM 1, verso le ore 23.35 del 28 gennaio 2011, in __________, si è reso autore colpevole di lesioni gravi intenzionali, giusta l’art. 122 CP, ai danni di ACPR 1, preferendo questa tesi a quella accusatoria principale di tentato omicidio intenzionale ex art. 111 CP.\na. La Corte di prime cure, dopo aver precisato che può essere giuridicamente considerato pacifico che ACPR 1 ha subito delle lesioni oggettivamente gravi ai sensi dell’art. 122 CP (sia per essere stato in pericolo di vita, sia per avere riportato un’incapacità permanente al lavoro ed un’infermità mentale), ha ritenuto di non poter concludere con sufficiente certezza che l’accusato, aggredendo la vittima come ha fatto, avesse l’intenzione di ucciderla, rispettivamente abbia accettato, nella forma del dolo eventuale, che i suoi atti potessero cagionarne la morte.\nIn merito alla prima fase del pestaggio, i primi giudici hanno concluso che, benché il medico legale abbia precisato in aula che già durante questa prima aggressione, consistita in tre o quattro pugni al volto, ACPR 1 avrebbe potuto teoricamente riportare gravi lesioni cerebrali, e meglio un’emorragia che avrebbe necessitato di alcuni minuti per palesarsi nelle sue conseguenze nefaste, non è proponibile l’esistenza di un intento omicida per dolo eventuale. L’intensità dell’aggressione non è, a loro avviso, tale da indurre a reputare che l’autore abbia accettato l’eventualità dell’esito mortale:\n“ La nozione di dolo eventuale non può infatti (…) essere estesa all’infinito e comunque non sono noti a questa Corte, né il procuratore ha saputo citarne, precedenti in cui l’avere sferrato 3 o 4 pugni all’antagonista - eretto, cosciente e apparentemente non menomato - sia stato considerato giuridicamente un tentato omicidio per dolo eventuale. Si ha piuttosto che l’esito mortale causato da un singolo pugno o colpo sferrato a mani nude è costantemente stato qualificato come omicidio colposo” (sentenza impugnata, consid. 23, pag. 26).\nLa qualificazione giuridica di quanto avvenuto nella seconda parte ha creato qualche difficoltà in più alla Corte delle assise criminali, poiché si è trattato di un vero e proprio assalto, perpetrato con modalità molto più violente. Ben ponderate tutte le circostanze, essa non ha tuttavia potuto maturare il convincimento che l’imputato poteva riconoscere, e perciò accettare, che i colpi da lui inferti alla vittima avrebbero potuto causarne la morte. Essa ha ritenuto che i pugni al volto devono essere valutati come quelli del primo attacco, mentre il calcio al capo, pur considerato che rappresenta un atto molto più virulento del pugno, anche per la forza impressa, appare di ardua valutazione, anche perché difficile da praticare e di incerta efficacia lesiva. A differenza di un calcio mirato alla testa di una vittima inerme a terra, questa modalità di aggressione non è - per la prima Corte - chiaro segno di volontà omicida (sentenza impugnata, consid. 24, pag. 28).\nEsclusa una condanna per tentato omicidio intenzionale, commesso con dolo eventuale, i primi giudici hanno considerato indubbiamente adempiuti i presupposti per quella per lesioni intenzionali gravi, giusta l’art. 122 CP, commesse con dolo eventuale, nonché per omissione di soccorso giusta l’art. 128 CP.\nb. L’imputato ha accettato la sentenza 28 ottobre 2011 della Corte delle assise criminali.\nPer contro, essa è stata appellata dal procuratore pubblico e dagli accusatori privati che hanno chiesto l’estensione della condanna al reato di tentato omicidio intenzionale.\nGli accertamenti di fatto operati dalla prima Corte e la relativa qualifica giuridica sono contestati da entrambi gli appellanti, che ripropongono la tesi presentata con l’atto d’accusa."}