Tassa di giustizia e spese 17. Visto l’esito dell’appello, le spese giudiziarie e le tasse del giudizio di primo grado, sono poste a carico degli appellanti in ragione di ¾. Le tasse e le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza (art. 428 CPP) e sono poste a carico degli appellanti in ragione di ½ e per il resto a carico delle Stato. Non si assegnano ripetibili. Per questi motivi, visti gli art. 3, 10, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 343, 344, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 454 CPP; 34, 42, 44, 47, 49, 109, 134, 177, 181 CP; 29 cpv. 2 e 32 cpv. 1 Cost.; 6 par. 1, 2 e 3 let. d CEDU; 14 cpv. 2 patto ONU II;