A causa di una svista, nel dispositivo letto e notificato alle parti al termine del dibattimento del 29 marzo 2012, è stato omesso di precisare che gli appellanti sono prosciolti dal reato di aggressione loro imputato. A quell’errore viene, dunque, posto rimedio in questa sede con l’inserimento del proscioglimento dall’imputazione di aggressione al punto 1.2. del dispositivo. Tassa di giustizia e spese 17.