Pertanto, tutto ben considerato, questa Corte ritiene adeguata alla colpa di AP 1 la pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere, e alla colpa di IM 1 la pena pecuniaria di 25 aliquote giornaliere. Entrambe le pene sono sospese condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni Questa Corte ritiene invece che non si giustifica associare alla pena pecuniaria una multa (STF 6B.152/2007 del 13.5.2008, consid. 7.1.1; STF 6B–366/2007 del 17.3.2008, consid. 7). c. Il primo giudice ha fissato in fr. 110.- l’ammontare delle singole aliquote, senza però considerare che la situazione reddituale dell’appellante è sostanzialmente mutata a causa dell’intervenuto pensionamento.