Dal profilo soggettivo, se da un lato va certamente ritenuto che l’obiettivo dei due, seppur perseguito con metodi non condivisibili, è sempre stato quello di proteggere il figlio, rispettivamente il fratello, d’altra parte non si può non prendere in considerazione che essi erano perfettamente in grado di decidere se perseguire tale obiettivo di protezione con un comportamento corretto oppure con uno contrario alla legge e che liberamente hanno scelto questa seconda opzione. Pertanto, tutto ben considerato, questa Corte ritiene adeguata alla colpa di AP 1 la pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere, e alla colpa di IM 1 la pena pecuniaria di 25 aliquote giornaliere.