L’art 181 CP dispone che chiunque usando violenza contro una persona la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Il reato di lesioni colpose (art. 125 CP) è invece punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, mentre il reato di vie di fatto (art. 126 CP) è sanzionato con la multa. Infine l’ingiuria (art. 177 CP) è punita con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere. Secondo l’art. 49 cpv.