Infine, non deve essere argomentato a lungo per dimostrare che, quand’anche essi dovessero essere ammessi alla prova della verità, essa fallirebbe ritenuto che il fatto di avere ricevuto dei regali e dei favori dal compagno ancora non fa della donna una prostituta, cioè una donna che fa sesso a pagamento con clienti. Nemmeno giova agli appellanti invocare il comportamento della vittima per giustificare l’ingiuria da loro formulata (art. 177 cpv. 2 CP): ACPR 1, infatti, non ha assunto, nei frangenti che hanno preceduto gli insulti a lei rivolti, nessun contegno sconveniente o in altro modo atto da provocare la reazione illecita avuta dagli appellanti.