, ad art. 177 CP, n. 4). In tal caso, quando l’autore ha agito per motivi validi oppure senza la volontà di nuocere alla vittima, potrà discolparsi dimostrando che quanto da lui affermato a proposito della vittima corrisponde alla verità (prova della verità), oppure che, al momento della formulazione dell’ingiuria, aveva delle serie ragioni per credere che quanto da lui asserito fosse vero (Corboz, op. cit., ad art. 173 CP, n. 55 e 66). b. Che il termine più volte utilizzato dai due appellanti rivolgendosi a ACPR 1 sia ingiurioso non ha da essere dimostrato (STF del 20 dicembre 2011, inc. 6S.634/2011 in cui l’epiteto “pétasse” è stato ritenuto ingiurioso; STF del 29 settembre 2009, inc.