, ad art. 177 CP, n. 2130). Nel caso in cui l’ingiuria consiste nel riferire alla vittima un fatto preciso atto a danneggiarne l’onore, oppure in un giudizio di valore formulato sulla base di determinati fatti, è ammessa per analogia la possibilità per l’autore d’invocare le prove liberatorie della verità e della buona fede previste all’art. 173 n. 2 CP per il reato di diffamazione (Corboz, op. cit., ad art. 177 CP, n. 26-29; Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2133; Riklin, op. cit., ad art. 177 CP, n. 10; Trechsel, op. cit., ad art. 177 CP, n. 4).