DTF 117 IV 27, consid. 2c). Il reato di ingiuria, che è sussidiario rispetto alla diffamazione (art. 173 CP) e alla calunnia (art. 174 CP), si caratterizza per la comunicazione delle affermazioni ingiuriose direttamente alla vittima stessa, e non a terze persone, ciò che invece contraddistingue il comportamento diffamatorio e calunnioso (Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2124; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., ad art. 177 CP, n. 1). L’ingiuria, che può essere espressa a parole, per scritto, con immagini, gesti o vie di fatto, può concretizzarsi mediante tre modalità differenti: