Giusta l’art. 177 cpv. 1 CP, si rende colpevole di ingiuria chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona. Il reato di ingiuria presuppone un’offesa all’onore di una persona. Il bene tutelato è il sentimento e la reputazione che ha ogni individuo di essere una persona onesta e rispettabile e dunque il diritto di ciascuno a non essere considerato con disprezzo (Corboz, op. cit., ad art. 177 CP, n. 3; DTF 117 IV 27, consid.