§ 53, pag. 405). La violenza utilizzata realizza dunque i presupposti dell’art. 181 CP quando il comportamento dell’autore è tale, secondo la sua percezione e alla luce delle circostanze del caso concreto, da rompere la resistenza della vittima, determinandone dunque il comportamento (Pozo, op. cit., ad art. 181 CP, n. 2444). Dal profilo oggettivo, per realizzare il reato di coazione, non è però sufficiente che l’autore abbia adottato uno dei mezzi di costrizione previsti dalla legge, ma è necessario che la costrizione esercitata sia, in concreto, illecita (Corboz, op. cit., ad art. 181 CP, n. 19; Delnon/Rüdy, op.