Per realizzare il reato di coazione, la violenza utilizzata deve in ogni caso essere di una certa intensità, che va apprezzata soggettivamente, secondo criteri relativi e non assoluti (DTF 101 IV 42, consid. 3a; STF del 6 ottobre 2011, inc. 6B_435/2011, consid. 2.2.1), prendendo dunque in considerazione non solo gli aspetti oggettivi ma anche quelli soggettivi inerenti la vittima specifica della coazione (Pozo, op. cit., ad art. 181 CP, n. 2444; Delnon/Rüdy, op. cit., ad art. 181 CP, n. 23; Corboz, op. cit., ad art. 181 CP, n. 4), quali ad esempio la sua costituzione fisica, il suo sesso, la sua età e la sua esperienza (Donatsch, op. cit., § 53, pag. 405).