, ad art. 181 CP, n. 2437). La vis compulsiva, che anche rientra nella definizione di violenza ai sensi dell’art. 181 CP, rappresenta invece una forma di violenza d’intensità minore, mediante la quale l’autore della coazione obbliga la vittima a fare, non fare o tollerare un atto agendo direttamente sulla sua volontà e spingendola di conseguenza ad agire così come da lui desiderato (Pozo, op. cit., ad art. 181 CP, n. 2436; Delnon/Rüdy, op. cit., ad art. 181 CP, n. 22). Per realizzare il reato di coazione, la violenza utilizzata deve in ogni caso essere di una certa intensità, che va apprezzata soggettivamente, secondo criteri relativi e non assoluti (DTF 101 IV 42, consid.