Basler Kommentar, Strafrecht II, 2.edizione, Basilea 2007, ad art. 181 CP, n. 19). Dal profilo del diritto penale, il concetto di violenza non implica tuttavia necessariamente l’impiego di una forza bruta, ma piuttosto deve essere inteso come atto violento, ogni comportamento avente degli effetti significativi sul corpo della vittima, anche senza che tali effetti risultino dall’impiego di una forza fisica importante (Pozo, op. cit., ad art. 181 CP, n. 2435; Delnon/Rüdy, op. cit., ad art. 181 CP, n. 20). La violenza può infatti presentarsi sotto due diverse forme: la vis absoluta e la vis compulsiva.