d). Anche il fatto di aver tirato i capelli alla vittima, atto commesso da entrambi gli appellanti (verbale del dibattimento del 29 marzo 2012, pag. 3), è qualificabile quale via di fatto, trattandosi sì di uno choc violento, che ha però causato alla vittima un disturbo solo passeggero, senza provocare danni al corpo o alla salute (Schubarth Martin, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Besonderer Teil, Band 3, Berna 1984, ad art. 177, pag. 62; RSJ 85/1989, pag. 345). Pertanto, entrambi gli appellanti si sono resi, per questi fatti, autori colpevoli del reato di cui all’art. 126 CP. 13.coazione Gli appellanti contestano, poi, di essersi resi colpevoli di coazione.