Non vi è dubbio che fra l’imprudenza di AP 1 e la lesione vi sia un rapporto di causalità naturale ed adeguata. vie di fatto a. Le vie di fatto, sanzionate dall'art. 126 CP, sono le aggressioni fisiche che eccedono ciò che è socialmente tollerato e che provocano un disturbo passeggero del benessere, senza causare né lesioni fisiche né danni alla salute. Una tale lesione può sussistere anche se non ha causato alcun dolore fisico (DTF 134 IV 189 consid. 1.2; 119 IV 25 consid. 2a). La distinzione tra le lesioni semplici e le vie di fatto può apparire problematica, specialmente quando la lesione è circoscritta ad ammaccature, escoriazioni, graffiature o contusioni;