12. lesioni colpose semplici a. L'art. 125 CP punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chi, per negligenza, cagiona una lesione (semplice o grave) al corpo o alla salute di una persona. Perché la fattispecie sia adempiuta devono essere riunite tre condizioni: un danno al corpo o alla salute di una persona, una negligenza ed un nesso di causalità tra la negligenza e il danno al corpo o alla salute (Corboz, op. cit., 3a edizione, Berna 2010, ad art. 125 CP, n. 1 e segg.; DTF del 24 luglio 2009 6B_437/2008 consid. 2.1; DTF 122 IV 145 consid. 3 e rinvii). Giusta l’art. 12 cpv.