il risultato è soltanto la dimostrazione della pericolosità che giustifica il perseguimento penale dell’aggressione (RJN 1998, p. 135). Il partecipante è punibile anche se ha lasciato l'aggressione prima che sopraggiungessero le lesioni o la morte, a condizione che il confronto avesse avuto, già al momento della sua partenza, caratteristiche tali da renderlo pericoloso (Corboz, op. cit., ad art. 133 CP, n. 9; Trechsel, op. cit., ad art. 133 CP, n. 7; Aebersold, op. cit., ad art. 133 CP, n. 16 e ad art. 134 CP, n. 9; Stratenwerth/Jenny, op. cit., ad § 4, n. 31 e 42; DTF 106 IV 246).