La giurisprudenza ha precisato (in relazione al reato di rissa che ha la stessa condizione oggettiva di punibilità) che non è necessario che essa si realizzi durante la rissa ma è sufficiente che la lesione o la morte sia causata da violenze risultanti dall’animo bellicoso acceso dalla rissa terminata poco prima e dall’eccitazione cui essa ha dato origine (DTF 104 IV 246). Come visto, perché ci sia aggressione è necessario che gli aggressori siano almeno due. Ma perché questa condizione sia realizzata, è sufficiente che una persona si unisca all’aggressione iniziata da un’altra (Aebersold, op. cit., ad art. 134 CP, n. 5).