Corboz, op. cit., ad art. 134 CP, n. 9) e nemmeno quando gli atti di violenza commessi rappresentano unicamente delle vie di fatto (Trechsel, op. cit., ad art. 134, n. 3 e ad art. 133 CP, n. 7; Aebersold, op. cit., ad art. 134 CP, n. 9 e ad art. 133 CP, n. 13). La giurisprudenza ha precisato (in relazione al reato di rissa che ha la stessa condizione oggettiva di punibilità) che non è necessario che essa si realizzi durante la rissa ma è sufficiente che la lesione o la morte sia causata da violenze risultanti dall’animo bellicoso acceso dalla rissa terminata poco prima e dall’eccitazione cui essa ha dato origine (DTF 104 IV 246).