l’art. 134 CP, chiunque prende parte ad un’aggressione, a danno di una o più persone, che ha per conseguenza la morte o la lesione di un aggredito o di un terzo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Questa norma - entrata in vigore il 1.1.1990 - è stata introdotta per colmare la lacuna conseguente all’inapplicabilità dell’art 133 CP ai casi in cui nella lite vi è soltanto una parte attiva, nel senso che l’altra o subisce passivamente o si limita ad una reazione di carattere difensivo, senza un vero e proprio scambio di colpi (Aebersold, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2.edizione, Basilea 2007, ad art. 134 CP, n. 1).