gli appellanti hanno chiesto, in via principale, l’annullamento della sentenza del primo giudice, la loro assoluzione e, in via subordinata, una diminuzione della pena loro inflitta. ritenuto Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti 1. Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Le disposizioni transitorie prevedono che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale (art. 454 cpv.