{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-03-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-136_2012-03-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111397&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=70&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1d860bb9c5cae980018409aae7478889"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.136"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 29.03.2012 17.2011.136"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 29.03.2012 17.2011.136"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 29.03.2012 17.2011.136"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Costringere qualcuno a fermare l'autovettura e ferirlo al volto nell'estrarre le chiavi dal cruscotto: coazione e lesioni colpose semplici. Negato il reato di aggressione. Chiamare una donna con l'epiteto di \"puttana\": ingiuria"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:45:05", "Checksum": "e643b368f63c2db822ffc457f5b2a457", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 29.03.2012 17.2011.136\nRegesto:\nCostringere qualcuno a fermare l'autovettura e ferirlo al volto nell'estrarre le chiavi dal cruscotto: coazione e lesioni colpose semplici. Negato il reato di aggressione. Chiamare una donna con l'epiteto di \"puttana\": ingiuria\n\n\nL’art 181 CP dispone che chiunque usando violenza contro una persona la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Il reato di lesioni colpose (art. 125 CP) è invece punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, mentre il reato di vie di fatto (art. 126 CP) è sanzionato con la multa. Infine l’ingiuria (art. 177 CP) è punita con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere.\nSecondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.\nb. Dal profilo oggettivo, la colpa dei due condannati può, ancora, essere considerata lieve. Rilevato come non sia in questa sede stato dimostrato che la terapia psicologica, con assunzione di antidepressivi, intrapresa dalla vittima sia in nesso causale con quanto accaduto, si deve tener conto, dal profilo oggettivo, del fatto che la coazione posta in essere da AP 1 in correità con la figlia è stata di breve durata, pur se esercitata con una buona dose di volgarità, e anche del fatto che le conseguenze sulla salute della vittima sono state piuttosto modeste, ritenuto come, in particolare, l’ematoma al labbro sia tutto sommato una lesione di lieve entità così come di lieve entità sono le conseguenze delle tirate di capelli e dell’avere afferrato il mento della donna con un certo vigore.\nDal profilo soggettivo, se da un lato va certamente ritenuto che l’obiettivo dei due, seppur perseguito con metodi non condivisibili, è sempre stato quello di proteggere il figlio, rispettivamente il fratello, d’altra parte non si può non prendere in considerazione che essi erano perfettamente in grado di decidere se perseguire tale obiettivo di protezione con un comportamento corretto oppure con uno contrario alla legge e che liberamente hanno scelto questa seconda opzione.\nPertanto, tutto ben considerato, questa Corte ritiene adeguata alla colpa di AP 1 la pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere, e alla colpa di IM 1 la pena pecuniaria di 25 aliquote giornaliere. Entrambe le pene sono sospese condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni\nQuesta Corte ritiene invece che non si giustifica associare alla pena pecuniaria una multa (STF 6B.152/2007 del 13.5.2008, consid. 7.1.1; STF 6B–366/2007 del 17.3.2008, consid. 7).\nc. Il primo giudice ha fissato in fr. 110.- l’ammontare delle singole aliquote, senza però considerare che la situazione reddituale dell’appellante è sostanzialmente mutata a causa dell’intervenuto pensionamento. Dal 1 novembre 2011 AP 1 percepisce, infatti, una rendita AVS di fr. 1'713 mensili (cfr. decisione 1° ottobre 2011 della Cassa di compensazione dell’artigianato Svizzero), alla quale vanno ad aggiungersi i redditi accertati nella decisione di tassazione del 2010 sotto la voce “valore locativo - affitti” (fr. 19'796.-) e “altri redditi” (fr. 15'000.-). Ne discende, dunque, un reddito mensile netto pari a fr. 4'612.-. Eseguite le deduzioni giustificate dalle circostanze (20% quale forfait per le spese di cassa malati e imposte e 25% per il coniuge che non svolge attività lucrativa), risulta giustificato fissare l’ammontare dell’aliquota giornaliera in fr. 80.-.\nPer IM 1, invece, l’ammontare dell’aliquota stabilita dal primo giudice, alla luce delle dichiarazioni e dei documenti in atti, merita conferma.\nRettifica\n16. A causa di una svista, nel dispositivo letto e notificato alle parti al termine del dibattimento del 29 marzo 2012, è stato omesso di precisare che gli appellanti sono prosciolti dal reato di aggressione loro imputato. A quell’errore viene, dunque, posto rimedio in questa sede con l’inserimento del proscioglimento dall’imputazione di aggressione al punto 1.2. del dispositivo.\nTassa di giustizia e spese\n17. Visto l’esito dell’appello, le spese giudiziarie e le tasse del giudizio di primo grado, sono poste a carico degli appellanti in ragione di ¾.\nLe tasse e le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza (art. 428 CPP) e sono poste a carico degli appellanti in ragione di ½ e per il resto a carico delle Stato. Non si assegnano ripetibili.\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 3, 10, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 343, 344, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 454 CPP;\n34, 42, 44, 47, 49, 109, 134, 177, 181 CP;\n29 cpv. 2 e 32 cpv. 1 Cost.;\n6 par. 1, 2 e 3 let. d CEDU;\n14 cpv. 2 patto ONU II;\nnonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG;\ndichiara e pronuncia:\nI. Sull’appello di AP 1\n1. L’appello è parzialmente accolto.\nDi conseguenza:\n1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di:\n1.1.1. coazione, per avere a __________ il 5 maggio 2010, nei posteggi dell’Hotel __________, in correità con la figlia IM 1, bloccandole la via di fuga e poi togliendo le chiavi dal cruscotto, costretto ACPR 1 a rimanere nel parcheggio e poi a consegnargli euro 100.- e fr. 60.-;\n1.1.2. lesioni colpose semplici per avere negligentemente, nell’atto di estrarre le chiavi dal cruscotto della macchina, colpito con il braccio il volto di ACPR 1 procurandole le lesioni indicate nel certificato medico 6 maggio 2010 del dr. med. __________;\n1.1.3. vie di fatto, per avere nelle circostanze indicate al punto 1 del DA tirato i capelli di ACPR 1;\n1.1.4. ingiuria, per avere, nelle medesime circostanze, offeso l’onore di ACPR 1, dandole della puttana."}