{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-03-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-136_2012-03-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111397&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=70&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1d860bb9c5cae980018409aae7478889"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.136"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 29.03.2012 17.2011.136"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 29.03.2012 17.2011.136"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 29.03.2012 17.2011.136"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Costringere qualcuno a fermare l'autovettura e ferirlo al volto nell'estrarre le chiavi dal cruscotto: coazione e lesioni colpose semplici. 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Il bene tutelato è il sentimento e la reputazione che ha ogni individuo di essere una persona onesta e rispettabile e dunque il diritto di ciascuno a non essere considerato con disprezzo (Corboz, op. cit., ad art. 177 CP, n. 3; DTF 117 IV 27, consid. 2c).\nIl reato di ingiuria, che è sussidiario rispetto alla diffamazione (art. 173 CP) e alla calunnia (art. 174 CP), si caratterizza per la comunicazione delle affermazioni ingiuriose direttamente alla vittima stessa, e non a terze persone, ciò che invece contraddistingue il comportamento diffamatorio e calunnioso (Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2124; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., ad art. 177 CP, n. 1).\nL’ingiuria, che può essere espressa a parole, per scritto, con immagini, gesti o vie di fatto, può concretizzarsi mediante tre modalità differenti: con un giudizio di valore, tale da mettere in dubbio l’onestà, la correttezza e la moralità dell’ingiuriato, rendendolo disprezzabile quale essere umano (Corboz, op. cit., ad art. 177 CP, n. 12; Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2127; Trechsel, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2), tramite una semplice espressione di disprezzo, priva di particolari giudizi di valore, ma sufficientemente grave da eccedere quanto socialmente tollerabile (Corboz, op. cit., ad art. 177 CP, n. 14-18; Trechsel, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2) oppure nell’evocazione, all’esclusivo indirizzo dell’ingiuriato, di un particolare fatto atto a danneggiarne l’onore (Corboz, op. cit., ad art. 177 CP, n. 20-21; Trechsel, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2). Quest’ultima modalità di ingiuria presuppone dunque, a differenza delle altre due, che i termini ingiuriosi abbiano un rapporto riconoscibile con un determinato fatto (Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2127; Riklin, in Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, 2. edizione, Basilea 2007, ad art. 177 CP, n. 3-4).\nDal profilo soggettivo l’ingiuria è un reato intenzionale: l’autore deve volere, o perlomeno accettare, che il suo comportamento sia offensivo per la vittima ed atto a danneggiarne l’onore (Corboz, op. cit., ad art. 177 CP, n. 24; Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2130; Riklin, op. cit., ad art. 177 CP, n. 9). Non è invece necessario né che l’autore sia a conoscenza della falsità delle sue affermazioni, né che il giudizio di valore da lui espresso sia inesatto (Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2130).\nNel caso in cui l’ingiuria consiste nel riferire alla vittima un fatto preciso atto a danneggiarne l’onore, oppure in un giudizio di valore formulato sulla base di determinati fatti, è ammessa per analogia la possibilità per l’autore d’invocare le prove liberatorie della verità e della buona fede previste all’art. 173 n. 2 CP per il reato di diffamazione (Corboz, op. cit., ad art. 177 CP, n. 26-29; Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2133; Riklin, op. cit., ad art. 177 CP, n. 10; Trechsel, op. cit., ad art. 177 CP, n. 4). In tal caso, quando l’autore ha agito per motivi validi oppure senza la volontà di nuocere alla vittima, potrà discolparsi dimostrando che quanto da lui affermato a proposito della vittima corrisponde alla verità (prova della verità), oppure che, al momento della formulazione dell’ingiuria, aveva delle serie ragioni per credere che quanto da lui asserito fosse vero (Corboz, op. cit., ad art. 173 CP, n. 55 e 66).\nb. Che il termine più volte utilizzato dai due appellanti rivolgendosi a ACPR 1 sia ingiurioso non ha da essere dimostrato (STF del 20 dicembre 2011, inc. 6S.634/2011 in cui l’epiteto “pétasse” è stato ritenuto ingiurioso; STF del 29 settembre 2009, inc. 6B_602/2009 dove ad essere stata ritenuta costitutiva d’ingiuria è la qualifica di “pétit con”). Nemmeno ha da essere dimostrato che i due l’hanno utilizzato per manifestare il loro profondo disprezzo nei confronti della donna e, dunque, per ingiuriarla. Infine, non deve essere argomentato a lungo per dimostrare che, quand’anche essi dovessero essere ammessi alla prova della verità, essa fallirebbe ritenuto che il fatto di avere ricevuto dei regali e dei favori dal compagno ancora non fa della donna una prostituta, cioè una donna che fa sesso a pagamento con clienti.\nNemmeno giova agli appellanti invocare il comportamento della vittima per giustificare l’ingiuria da loro formulata (art. 177 cpv. 2 CP): ACPR 1, infatti, non ha assunto, nei frangenti che hanno preceduto gli insulti a lei rivolti, nessun contegno sconveniente o in altro modo atto da provocare la reazione illecita avuta dagli appellanti.\nVisto tutto quanto precede, la realizzazione del reato di ingiuria da parte di AP 1 e IM 1 è, dunque, pacifica.\nCommisurazione della pena\n15.a. Giusta l’art 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i movimenti e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione."}