{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-03-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-136_2012-03-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111397&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=70&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1d860bb9c5cae980018409aae7478889"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.136"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 29.03.2012 17.2011.136"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 29.03.2012 17.2011.136"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 29.03.2012 17.2011.136"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Costringere qualcuno a fermare l'autovettura e ferirlo al volto nell'estrarre le chiavi dal cruscotto: coazione e lesioni colpose semplici. Negato il reato di aggressione. Chiamare una donna con l'epiteto di \"puttana\": ingiuria"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:45:05", "Checksum": "e643b368f63c2db822ffc457f5b2a457", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 29.03.2012 17.2011.136\nRegesto:\nCostringere qualcuno a fermare l'autovettura e ferirlo al volto nell'estrarre le chiavi dal cruscotto: coazione e lesioni colpose semplici. Negato il reato di aggressione. Chiamare una donna con l'epiteto di \"puttana\": ingiuria\n\n\nDal profilo oggettivo, per realizzare il reato di coazione, non è però sufficiente che l’autore abbia adottato uno dei mezzi di costrizione previsti dalla legge, ma è necessario che la costrizione esercitata sia, in concreto, illecita (Corboz, op. cit., ad art. 181 CP, n. 19; Delnon/Rüdy, op. cit., ad art. 181 CP, n. 49) e lo è in particolare quando il mezzo utilizzato è esso stesso illecito (Delnon/Rüdy, op. cit., ad art. 181 CP, n. 50; DTF 129 IV 264, consid. 2.1; DTF 108 IV 165, consid. 3; STF del 6 ottobre 2011, inc. 6B_435/2011, consid. 2.2.1), ad esempio quando l’autore picchia la vittima (Corboz, op. cit., ad art. 181 CP, n. 22) o più generalmente usa della violenza (Trechsel, op. cit., ad art. 181 CP, n. 11), oppure quando ad essere illecito è lo scopo perseguito tramite la costrizione esercitata, segnatamente quando l’autore ricorre alla pressione per ottenere una prestazione alla quale non ha diritto (Corboz, op. cit., ad art. 181 CP, n. 23; Delnon/Rüdy, op. cit., ad art. 181 CP, n. 50).\nSapere se la limitazione della libertà d'agire altrui costituisce una coazione illecita dipende dunque dall'importanza dell'intralcio, dai mezzi utilizzati e dagli scopi perseguiti (DTF 129 IV 262, consid. 2.1 e rinvii; STF del 17 dicembre 2008 6B_477/2007 consid. 4.1).\nDal profilo soggettivo l’autore della coazione deve aver agito intenzionalmente, il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., ad art. 181 CP, n. 37-38; Donatsch, op. cit., § 53, pag. 411). L’autore deve avere almeno accettato l’eventualità che il suo comportamento abbia intralciato la vittima nella sua libertà di decisione (DTF 120 IV 17, consid. c; DTF 107 IV 35, consid. 3).\nc.I DA imputano a AP 1 e IM 1 di essersi resi autori colpevoli di coazione per avere, in correità tra loro, costretto ACPR 1 a consegnare a AP 1 circa Euro 100.00 e fr. 60.- (cfr. DA 3044/2010 e 3045/2010 del 5 luglio 2010) bloccandone la via di fuga, sottraendole le chiavi dalla macchina che stava conducendo e usando la violenza descritta.\nAl dibattimento di appello i punti 2 dei DA concernenti il reato di coazione sono stati completati nel senso che è stato precisato che i due hanno cercato di costringere la donna a consegnare loro i soldi nella convinzione che tali soldi erano loro dovuti, o meglio che erano dovuti al figlio cui - secondo il loro convincimento - la donna li avrebbe estorti (verb. dib. d’appello, pag. 2).\nInoltre, sempre al dibattimento d’appello, in alternativa a quanto sopra, è stata prospettata alle parti l’imputazione di coazione per avere a __________ il 5 maggio 2010 nei posteggi dell’hotel __________ in correità tra loro, bloccandole la via di fuga e poi togliendo le chiavi dal cruscotto, costretto ACPR 1 a rimanere nel parcheggio e poi a consegnargli euro 100.00 e fr. 60.- (verb. dib. d’appello, pag. 4).\nd. Come visto sopra, emerge in modo chiaro dagli atti che i due AP 1, quella sera, hanno costretto ACPR 1 a rimanere nel parcheggio, a discutere con loro della sua relazione con il figlio (rispettivamente, fratello), quindi, ad ammettere di avere abusato dei suoi sentimenti estorcendogli del denaro, a consegnare loro quanto aveva con sé a parziale rimborso di quanto indebitamente (secondo la loro convinzione) ricevuto e ad impegnarsi a rimborsare il resto nel futuro, non appena possibile (verbale AP 1 5 maggio 2010, pag. 1-2, AI 1, allegato 7; verbale IM 1 5 maggio 2010, pag. 2, AI 1, allegato 10, verb. dib. d’appello, pag. 2-3; verbale di ACPR 1 5 maggio 2010, pag. 3-4, AI 1, allegato 1).\nSi precisa, qui, che la tesi degli appellanti, secondo cui sarebbe stata ACPR 1 a proporre di lasciare i soldi in suo possesso ai signori AP 1 “quale primo rimborso dei debiti contratti nei confronti del figlio, rispettivamente fratello” (dichiarazione di appello, pag. 2) è inammissibile. Tale affermazione risulta essere, infatti, in aperto contrasto con quanto dichiarato sia dallo stesso AP 1 in occasione del suo interrogatorio (“In seguito le ho detto d’iniziare a darmi indietro un po’ di soldi, quelli rubati a mio figlio”, verbale AP 1 5 maggio 2010, pag. 2, AI 1, allegato 7), che dalla vittima (“mi minacciava dicendo di consegnargli tutti i soldi che avevo”, verbale ACPR 1 5 maggio 2010, pag. 3, AI 1 allegato 1). Anche al dibattimento AP 1, dopo aver negato di aver minacciato la ACPR 1 per farsi consegnare i soldi, ha però confermato di averle “chiesto se aveva lì qualche soldo per cominciare a rimborsarmi i soldi che lei aveva ammesso di avere preso da mio figlio” (verb. dib. d’appello, pag. 3).\nCon ciò, i due hanno realizzato - sia dal profilo oggettivo che da quello soggettivo - il reato di coazione (cfr. DTF 137 IV 326 in cui è stato ritenuto autore colpevole di coazione l’automobilista che, per dispetto, frena bruscamente il suo veicolo, costringendo un altro conducente a fermarsi e intralciando dunque la sua libertà di agire).\n14. ingiuria\nGli appellanti chiedono di essere prosciolti anche dal reato di ingiuria sostenendo che l’epiteto “puttana” da loro rivolto a ACPR 1 non rappresenta un’ingiuria ma è, al contrario, un “aggettivo descrittivo di una circostanza” alla luce “del fatto che la stessa avrebbe ottenuto dal signor M. ca. fr. 15'000.- e che si «sarebbe concessa» una sola volta” (dichiarazione d’appello, pag. 2).\na. Giusta l’art. 177 cpv. 1 CP, si rende colpevole di ingiuria chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona."}