{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-03-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-136_2012-03-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111397&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=70&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1d860bb9c5cae980018409aae7478889"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.136"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 29.03.2012 17.2011.136"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 29.03.2012 17.2011.136"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 29.03.2012 17.2011.136"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Costringere qualcuno a fermare l'autovettura e ferirlo al volto nell'estrarre le chiavi dal cruscotto: coazione e lesioni colpose semplici. 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Chiamare una donna con l'epiteto di \"puttana\": ingiuria\n\n\nAnche il fatto di aver tirato i capelli alla vittima, atto commesso da entrambi gli appellanti (verbale del dibattimento del 29 marzo 2012, pag. 3), è qualificabile quale via di fatto, trattandosi sì di uno choc violento, che ha però causato alla vittima un disturbo solo passeggero, senza provocare danni al corpo o alla salute (Schubarth Martin, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Besonderer Teil, Band 3, Berna 1984, ad art. 177, pag. 62; RSJ 85/1989, pag. 345).\nPertanto, entrambi gli appellanti si sono resi, per questi fatti, autori colpevoli del reato di cui all’art. 126 CP.\n13.coazione\nGli appellanti contestano, poi, di essersi resi colpevoli di coazione.\nIM 1 afferma di non aver commesso nessuna coazione nel porsi dietro la vettura della vittima, risultando impossibile bloccare un veicolo con il corpo umano (dichiarazione d’appello, pag. 2).\nAP 1, da parte sua, sostiene di essersi limitato a “togliere le chiavi dell’auto per discutere con la controparte”, mentre i soldi gli sono stati lasciati su proposta della vittima stessa, “quale primo rimborso dei debiti contratti nei confronti del figlio” (dichiarazione d’appello, pag. 2), senza che gli possa dunque venire imputata coazione alcuna.\na. Si rende colpevole di coazione chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto (art. 181 CP).\nProtetta dalla legge è la libertà d’azione e di decisione della vittima (DTF 129 IV 6 consid. 2.1). Il reato di coazione, che è un’infrazione di risultato (Corboz, op. cit., n. 32, 34, ad art. 181 CP; DTF 120 IV 17, consid. 2a; STF del 6 ottobre 2011, inc. 6B_435/2011, consid. 2.2.1), si perfeziona nel momento in cui la vittima ha dovuto iniziare a fare o a subire quanto l'autore voleva, cioè quando quest'ultimo ha posto in essere un mezzo di pressione illecito che ha influito sulla formazione di volontà della vittima (Rep. 1999, 333), spingendola ad adottare un comportamento che, se avesse disposto della libertà di decisione, non avrebbe adottato.\nb. Per realizzare il reato di coazione, l’autore, esercitando una costrizione illecita sulla vittima, deve dunque indurre quest’ultima ad adottare il comportamento da lui ricercato e voluto.\nI mezzi di costrizione previsti dalla legge per realizzare una coazione ai sensi dell’art. 181 CP sono tre: l’uso della violenza, la minaccia di grave danno oppure ogni comportamento che intralcia in altro modo la libertà di agire di una persona (Corboz, op. cit., ad art. 181 CP, n. 2).\nPer utilizzo della violenza quale mezzo di coazione, deve essere intesa l’azione fisica da parte dell’autore sulla vittima, tale da intralciarne la libertà d’azione e determinarne il modo di agire (Corboz, op. cit., ad art. 181 CP, n. 3 -4; Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Genève Zurich Bâle 2009, ad art. 181 CP, n. 2434; Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 2.edizione, Basilea 2007, ad art. 181 CP, n. 19).\nDal profilo del diritto penale, il concetto di violenza non implica tuttavia necessariamente l’impiego di una forza bruta, ma piuttosto deve essere inteso come atto violento, ogni comportamento avente degli effetti significativi sul corpo della vittima, anche senza che tali effetti risultino dall’impiego di una forza fisica importante (Pozo, op. cit., ad art. 181 CP, n. 2435; Delnon/Rüdy, op. cit., ad art. 181 CP, n. 20).\nLa violenza può infatti presentarsi sotto due diverse forme: la vis absoluta e la vis compulsiva. La vis absoluta rappresenta una forma di violenza tale da impedire alla vittima di prendere una qualsiasi decisione in autonomia e di perseguire ciò che vuole, le sue decisioni e azioni essendo totalmente condizionate dall’agire dell’autore della coazione (ad esempio legare la vittima o trasportarla di forza in un altro luogo, Pozo, op. cit., ad art. 181 CP, n. 2437). La vis compulsiva, che anche rientra nella definizione di violenza ai sensi dell’art. 181 CP, rappresenta invece una forma di violenza d’intensità minore, mediante la quale l’autore della coazione obbliga la vittima a fare, non fare o tollerare un atto agendo direttamente sulla sua volontà e spingendola di conseguenza ad agire così come da lui desiderato (Pozo, op. cit., ad art. 181 CP, n. 2436; Delnon/Rüdy, op. cit., ad art. 181 CP, n. 22).\nPer realizzare il reato di coazione, la violenza utilizzata deve in ogni caso essere di una certa intensità, che va apprezzata soggettivamente, secondo criteri relativi e non assoluti (DTF 101 IV 42, consid. 3a; STF del 6 ottobre 2011, inc. 6B_435/2011, consid. 2.2.1), prendendo dunque in considerazione non solo gli aspetti oggettivi ma anche quelli soggettivi inerenti la vittima specifica della coazione (Pozo, op. cit., ad art. 181 CP, n. 2444; Delnon/Rüdy, op. cit., ad art. 181 CP, n. 23; Corboz, op. cit., ad art. 181 CP, n. 4), quali ad esempio la sua costituzione fisica, il suo sesso, la sua età e la sua esperienza (Donatsch, op. cit., § 53, pag. 405). La violenza utilizzata realizza dunque i presupposti dell’art. 181 CP quando il comportamento dell’autore è tale, secondo la sua percezione e alla luce delle circostanze del caso concreto, da rompere la resistenza della vittima, determinandone dunque il comportamento (Pozo, op. cit., ad art. 181 CP, n. 2444)."}