{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-03-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-136_2012-03-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111397&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=70&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1d860bb9c5cae980018409aae7478889"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.136"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 29.03.2012 17.2011.136"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 29.03.2012 17.2011.136"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 29.03.2012 17.2011.136"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Costringere qualcuno a fermare l'autovettura e ferirlo al volto nell'estrarre le chiavi dal cruscotto: coazione e lesioni colpose semplici. 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Chiamare una donna con l'epiteto di \"puttana\": ingiuria\n\ne\n|\n|||\n|\n|\nIM 1\n|\n|\n||\n|\n|\ncontro la sentenza emanata nei loro confronti il 1° dicembre 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona |\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n||\nrichiamata la dichiarazione di appello 11 gennaio 2012;\nesaminati gli atti;\nritenuto che - con sentenza del 1° dicembre 2011, il giudice della Pretura penale, ha dichiarato AP 1 e la figlia IM 1 autori colpevoli, in correità, di aggressione, coazione e ingiuria per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nei decreti di accusa 3044/2010 e 3045/2010 del 5 luglio 2010. I due correi sono stati condannati alla stessa pena, e meglio alla pena pecuniaria di fr. 9'900.-, corrispondente a 90 aliquote giornaliere da fr. 110.- ciascuna - sospesa condizionalmente per entrambi per un periodo di prova di due anni - nonché alla multa di fr. 1'000.-.\npreso atto che - contro la sentenza della Pretura penale AP 1 e IM 1 hanno tempestivamente annunciato di voler interporre appello.\nDopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 11 gennaio 2012, AP 1 e IM 1 hanno dichiarato di impugnare l’intera sentenza di prime cure, postulandone l’annullamento e chiedendo il loro proscioglimento, con protesta di tasse, spese e ripetibili.\nesperito il pubblico dibattimento il 29 marzo 2012 durante il quale:\n- questa Corte, con l’accordo delle parti, ha così completato i punti 2 dei DA:\n“2. coazione\nper avere (…) fr. 60.-, nella convinzione che quei soldi erano loro dovuti”, (verb. dib. d’appello, pag. 2).\n- questa Corte ha prospettato alle parti, che non hanno obiettato, le seguenti imputazioni alternative a quelle proposte nei decreti d’accusa:\nper AP 1:\n1. coazione, per avere a __________ il 5 maggio 2010 nei posteggi dell’hotel __________, in correità con la figlia IM 1, bloccandole la via di fuga e poi togliendo le chiavi dal cruscotto, costretto ACPR 1 a rimanere nel parcheggio e, poi, a consegnargli euro 100.- e fr. 60.-;\n2. lesioni colpose semplici, per avere negligentemente, nell’atto di estrarre le chiavi dal cruscotto della macchina, colpito con il braccio il volto di ACPR 1 procurandole le lesioni indicate nel certificato medico 6 maggio 2010 del dr. med. __________;\n3. vie di fatto, per avere, nelle circostanze indicate al punto 1 del DA, tirato i capelli di ACPR 1;\n4. ingiuria, per avere, nelle medesime circostanze, dato della puttana a ACPR 1.\nper IM 1:\n1. coazione, per avere a __________ il 5 maggio 2010 nei posteggi dell’hotel __________, in correità con il padre AP 1, bloccandole la via di fuga e poi togliendo le chiavi dal cruscotto, costretto ACPR 1 a rimanere nel parcheggio e poi a consegnargli euro 100.- e fr. 60.-;\n2. vie di fatto, per avere, nelle circostanze indicate al punto 1 del DA, tirato i capelli di ACPR 1;\n3. ingiuria, per avere, nelle medesime circostanze, dato della puttana a ACPR 1 (verb. dib. d’appello, pag. 4-5).\n- il procuratore pubblico ha chiesto la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado;\n- la patrocinatrice dell’AP si è associata alla richiesta del PP, chiedendo la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza della Pretura penale;\n- gli appellanti hanno chiesto, in via principale, l’annullamento della sentenza del primo giudice, la loro assoluzione e, in via subordinata, una diminuzione della pena loro inflitta.\nritenuto\nPotere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti\n1. Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Le disposizioni transitorie prevedono che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale (art. 454 cpv. 1 CPP).\nNel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza 7 novembre 2011 della Pretura penale è, pertanto, retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.\n2. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento.\nIn particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).\nContrariamente al ricorso per cassazione previsto dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP TI) - la Corte di appello può ora esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). A favore dell’imputato, il potere di esame si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP) (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad 398, n. 13).\nL’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. In questa sede possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 7).\nGli accusati\nAP 1"}