Non si assegnano ripetibili. Gli oneri processuali del giudizio d’appello sono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP) che rifonderà ad AP 1 fr. 1’000.- a titolo di ripetibili per il procedimento di secondo grado. Per questi motivi, visti gli art. 6, 10, 77, 80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 405 cpv. 1, 408 CPP, 15 e 123 CP, 42 e segg., 47 e segg. CP, nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, dichiara e pronuncia: 1. L’appello è accolto. Di conseguenza: