quale risarcimento del torto morale patito. Per una svista, perciò, al dispositivo n. 1.4 di questo giudizio è stato inserita la condanna dello Stato (peraltro, sempre per errore poiché tale onere avrebbe dovuto essere posto a carico del condannato) al pagamento in favore dell’appellante dell’importo di fr 1’000.- per ripetibili. Tale errore - manifesto - viene rettificato d’ufficio in questa sede ai sensi dell’art. 83 cpv. 1 CPP. Tassa di giustizia, spese e ripetibili 15. Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado - comprensivi dei fr. 400.- per la motivazione scritta della sentenza - sono posti a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.