, ad art. 10, n. 14-18, pag. 65-66; ad art. 10 cpv. 3, n. 45-49, pag. 72-73). Alla pubblica accusa incombe di principio anche l’onere della prova riguardo all’assenza di motivi giustificativi o esimenti di colpa come, ad esempio, la legittima difesa o lo stato di necessità. Tuttavia, se l’accusato intende prevalersi di un tale motivo, egli dovrà renderne verosimile l’esistenza. Non è richiesto che egli ne porti la prova piena, essendo sufficiente che la circostanza a discarico goda di una certa credibilità e che sia, dunque, resa almeno verosimile per mezzo di indizi concreti o in ragione di una presunzione naturale (cfr. sentenza OGer ZH del 17 giugno 2010, SB 100195; Bernasconi, in op.