Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007 inc. 6P.218/2006), nel senso sopra indicato. 6. Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - comporta, innanzitutto, l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa. Incombe alla stessa comprovare l’esistenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi del reato e non all’imputato dimostrare di non averli realizzati (Bernasconi, in op. cit., ad art. 10, n. 8-14, pag. 46-48; Tophinke, in Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 19, pag. 159 e seg.; Kuhn/Jeanneret, in op. cit., ad art. 10, n. 14-18, pag. 65-66;