- ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla. Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (Galliani/Marcellini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art 139 n. 1, pag. 297; Bernasconi, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de procedure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603;