{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-05-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-135_2012-05-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111425&nX40_KEY=4921779&nTrefferzeile=33&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "83c8d377f420badd160ec93bb869ca27"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.135"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 31.05.2012 17.2011.135"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 31.05.2012 17.2011.135"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 31.05.2012 17.2011.135"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Condanna per lesioni semplici; situazione di legittima difesa non ammessa perché l'imputato non ha reso verosimile di essere stato attaccato dalla vittima. 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Come risposta, il AP 1 diceva che sarebbe restato in loco fino che gli pareva e piaceva. Al che IM 1 lo afferrava ad un braccio e lo trascinava per terra”\n(PS Zec 14 febbraio 2008 pag. 2)\nInoltre, perché le dichiarazioni della donna sono diverse da quelle del convivente anche in relazione all’oggetto con cui AP 1 avrebbe tentato di colpire IM 1.\nL’imputato ha detto che AP 1 aveva afferrato un “bastone di legno” precisando, al dibattimento d’appello, che si trattava di un pezzo di legno del diametro di ca 10 cm e della lunghezza di ca 1 metro.\nLa donna ha, invece, parlato prima di “un’asta di legno della lunghezza di circa un metro” e, poi, di una “frasca” (verbale del 14 febbraio 2008 allegato all’AI 2, pag. 2). Dunque, la donna ha parlato di un oggetto ben diverso dal pezzo di legno del diametro di ca 10 cm di cui ha parlato IM 1.\nInfine, perché la donna non ha mai parlato della questione della camicia.\nRiguardo la deposizione della donna, va, poi,\nosservato che, anche se confermasse integralmente le dichiarazioni\ndell’imputato, essa non potrebbe avere valore risolutivo nell’accertamento dei\nfatti, vista la palese situazione di parzialità derivante alla teste dalla sua\nconvivenza con l’accusato ritenuto come l’episodio vada inserito nel contesto\ndi una lunga conflittualità tra vicini cui la teste non può essere ritenuta\nestranea proprio in forza del legame con uno dei due protagonisti.\nMa anche volendo far astrazione da questa situazione di palese parzialità e volendo considerare probanti le dichiarazioni della donna,\noccorrerebbe concludere che essa ha descritto una situazione in cui non vi era\nalcuna situazione di legittima difesa: “una frasca” - cioè, un ramoscello, una\nfronda (cfr. “Sinomini e contrari”, Zanichelli, 2006, pag. 393) - pur se della\nlunghezza di circa un metro non è, infatti, atta a costituire un’arma dalla\nquale un uomo nel pieno delle forze possa sentirsi minacciato.\n10.7. In conclusione, in queste condizioni forza è concludere che IM 1\nnon ha reso verosimile di essere stato, nelle circostanze di tempo e di luogo\ndi cui al DA, attaccato da AP 1.\n11. Ne segue che, essendo per il resto i fatti di cui al DA\nincontestati e provati dal materiale probatorio in atti, IM 1 deve essere\ndichiarato autore colpevole del reato di lesioni semplici giusta l’art. 123\ncifra 1 CP.\nCommisurazione della pena\n12. Giusta l’art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa\ndell'autore, tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni\npersonali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1). La\ncolpa va determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del\nbene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli\nobiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed\nesterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a\npericolo o la lesione (cpv. 2).\nL’art. 123 cifra 1 CP dispone che chiunque intenzionalmente cagiona un danno in\naltro modo al corpo o alla salute di una persona, è punito, a querela di parte,\ncon una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.\nNei casi poco gravi il giudice può attenuare la pena.\n13. In\nconcreto qualifica negativamente la colpa di IM 1, oltre all’entità delle\nlesioni patite da AP 1 - in particolare la frattura del naso - anche la\ncircostanza secondo cui l’accusato ha agito ai danni di una persona anziana\n(l’accusatore privato aveva 78 anni al momento dei fatti), ovvero di un\nsoggetto particolarmente vulnerabile.\nConsiderato, comunque, pure che la questione va inserita in un contesto di\nlitigiosità fra vicini che, al di là delle singole responsabilità, ha\ncertamente avuto per effetto di esasperare gli animi dei protagonisti, questa\nCorte avrebbe inflitto all’accusato una pena pecuniaria di 30 aliquote\ngiornaliere.\nTuttavia, la palese violazione del principio di celerità - si giunge a giudizio quasi 5 dopo i fatti in un’inchiesta che non presentava alcuna difficoltà e in cui l’ultimo atto istruttorio è del febbraio 2008 - impone di ridurre la pena a 15 aliquote giornaliere.\nConformemente alla documentazione in atti sulla\nsituazione patrimoniale dell’accusato l’importo dell’aliquota giornaliera deve essere\nfissato in fr. 30.-.\nNulla osta alla sospensione condizionale della pena per un periodo di prova di\ndue anni (art. 42 cpv. 1 e 44 cpv. 1 CP).\nConsiderato che non ci sono elementi per ritenere\nche una pena pecuniaria non risponda in modo adeguato alla colpa di IM 1 e non\nabbia sufficiente effetto preventivo, non si giustifica di infliggere allo\nstesso una multa aggiuntiva ai sensi dell’art. 42 cpv. 4 CP.\nPretese civili\n14. Al dibattimento d’appello, AP 1 ha dichiarato di rinunciare a chiedere la condanna dell’accusato al pagamento di ripetibili e di altri danni materiali, limitando la sua richiesta alla condanna di quest’ultimo a versargli l’importo simbolico di 1 fr. quale risarcimento del torto morale patito.\nPer una svista, perciò, al dispositivo n. 1.4 di questo giudizio è stato inserita la condanna dello Stato (peraltro, sempre per errore poiché tale onere avrebbe dovuto essere posto a carico del condannato) al pagamento in favore dell’appellante dell’importo di fr 1’000.- per ripetibili."}