{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-05-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-135_2012-05-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111425&nX40_KEY=4921779&nTrefferzeile=33&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "83c8d377f420badd160ec93bb869ca27"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.135"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 31.05.2012 17.2011.135"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 31.05.2012 17.2011.135"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 31.05.2012 17.2011.135"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Condanna per lesioni semplici; situazione di legittima difesa non ammessa perché l'imputato non ha reso verosimile di essere stato attaccato dalla vittima. 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Ho cercato allora di spiegare a AP 1 che non erano cose da farsi, ma mi sono reso conto che non serviva a nulla. Allora l’ho invitato ad andarsene. Lui ebbe una strana reazione: io ero dietro di lui e lui si girò di scatto per darmi un pugno che però io ho schivato. Dopodiché mi ha preso per la camicia. Siccome non la mollava, mi sono difeso e con un piede gli ho fatto perdere l’equilibrio. Visto che non mollava la presa, siamo caduti tutti e due, lui sotto e io sopra. L’ho aiutato ad alzarsi e l’ho nuovamente invitato ad andarsene, ma lui non voleva. Allora io gli ho detto di andare a quel paese, ma lui è rimasto lì borbottando. Ho cercato di far finta di niente e gli ho detto di andarsene a fare quello che doveva fare. A quel punto lui prese un pezzo di legno del diametro di ca 10 cm e lungo circa un metro e tentò di darmelo in testa. Io ho schivato il colpo di bastone e ho dato a AP 1 il pugno di cui si parla nel DA.(…) Preciso che, per schivare la bastonata, mi sono spostato sul lato sinistro e poi ho colpito AP 1 sul naso con il braccio teso (ndr.: IM 1 mima da seduto la mossa).\nAvrei potuto fare altre cose: calcio nei testicoli, pugni al fegato, …, ma non ho voluto. Conosco mosse che servono solo a schivare i colpi dell’avversario e non a colpire.”\n(verbale dibattimento 31 maggio 2012 di IM 1)\n10.5. Le dichiarazioni di IM 1 mancano di costanza.\nNel primo verbale, infatti, egli ha dichiarato che AP 1 ha cercato di colpirlo con un bastone di legno - “afferrava un bastone di legno che si trovava lì accanto cercando di colpirmi” (verbale del 24 settembre 2007 allegato all’AI 2, pag. 2 in fine) - mentre nel secondo verbale egli ha semplicemente detto che il vicino aveva “afferrato un bastone nell’intento sicuramente di colpirmi” (verbale del 6 febbraio 2008 allegato all’AI 2, pag. 1 penultimo capoverso).\nSi tratta di una divergenza fondamentale: nella prima ipotesi, in effetti, egli ha descritto una situazione in cui egli era oggetto di un attacco in corso, mentre nella seconda ha descritto una situazione in cui l’attacco era ancora lungi dall’essere imminente.\nIM 1 non è costante nemmeno sul numero di pugni\nla cui paternità attribuisce a AP 1: nel primo verbale ha detto che questi\ntentò di colpirlo “con dei pugni”, al dibattimento d’appello ha detto\nche questi “si girò di scatto per darmi un pugno”.\nNemmeno IM 1 è costante sul modo in cui avrebbe fatto cadere a terra AP 1. Nel\nsuo primo verbale egli ha dichiarato di averlo fatto cadere afferrandolo per un\nbraccio. Davanti alla scrivente Corte ha, invece, detto di avergli fatto\nperdere l’equilibrio con un piede.\nInoltre, è soltanto davanti a questa Corte che IM 1 ha raccontato di essere stato afferrato per la camicia da AP 1 e che fu per cercare di liberarsi, visto che l’altro non mollava la presa, che gli fece perdere l’equilibrio e lo fece cadere a terra. In precedenza, la questione della camicia non è mai stata menzionata: IM 1 aveva detto che “d’istinto”, dopo che l’altro aveva cercato di colpirlo con dei pugni, lo prese per un braccio facendolo cadere a terra.\nAnche la questione della caduta a due - l’uno sopra e l’altro sotto - è una novità del dibattimento d’appello.\nInfine, è soltanto in sede d’appello che IM 1 ha detto che AP 1, con il bastone, tentò di picchiarlo in testa: in precedenza, si era limitato a dire che l’AP aveva tentato, genericamente, di colpirlo.\nGià per quest’assenza di costanza, le dichiarazioni di IM 1 non appaiono credibili.\nVa, poi, detto che le dichiarazioni di IM 1\nsembrano smentite anche dalla lettera di scuse da lui inviata a AP 1 il 21\ngennaio 2008. Infatti, in essa IM 1 si dichiara “veramente dispiaciuto per\nquanto accaduto” senza fare un benché minimo cenno al fatto che egli\navrebbe picchiato soltanto per difendersi.\nSe è vero che alla lettera di scuse possono essere attribuiti diversi\nsignificati (una persona può essere rammaricata del danno causato anche se è\nstata indotta ad agire per difendersi), è anche vero che è piuttosto strano che\nin essa non venga nemmeno fatto un cenno al preteso motivo del passaggio\nall’atto di cui ci si pente.\nA ciò si aggiunge che le dichiarazioni rese da IM\n1 evidenziano, già dall’inizio, un palese tentativo di sminuire le proprie\nresponsabilità. In particolare, tale tentativo è evidente laddove egli dichiara\ndi avere colpito AP 1 soltanto di striscio e senza alcuna intenzione di ferirlo\n(verbale del 24 settembre 2007 allegato all’AI 2, pag. 2).\nL’inattendibilità di tale dichiarazione è provata da elementi oggettivi. E\nmeglio, essa è provata in modo inconfutabile dalla frattura dell’osso nasale\npatita da AP 1 che è assolutamente incompatibile con l’ipotesi di un colpo di\nstriscio, inferto senza alcuna volontà di ferire.\nDel resto, la versione del colpo di striscio non è più stata ripresa al dibattimento d’appello dove IM 1 ha parlato di un pugno ben assestato con il braccio teso.\nMa non basta.\n10.6. Agli atti vi è la deposizione resa da Z., convivente di IM 1, che ha assistito ai fatti.\nSecondo il primo giudice, le dichiarazioni della convivente di IM 1 confermano integralmente quelle rese dall’imputato.\nIn realtà non è così.\nLe dichiarazioni della donna non confermano\nquelle dell’imputato."}