{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-05-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-135_2012-05-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111425&nX40_KEY=4921779&nTrefferzeile=33&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "83c8d377f420badd160ec93bb869ca27"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.135"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 31.05.2012 17.2011.135"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 31.05.2012 17.2011.135"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 31.05.2012 17.2011.135"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Condanna per lesioni semplici; situazione di legittima difesa non ammessa perché l'imputato non ha reso verosimile di essere stato attaccato dalla vittima. Commisurazione della pena"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:59", "Checksum": "1c2e7dd4ed52aa6324101b490bffe9df", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 31.05.2012 17.2011.135\nRegesto:\nCondanna per lesioni semplici; situazione di legittima difesa non ammessa perché l'imputato non ha reso verosimile di essere stato attaccato dalla vittima. Commisurazione della pena\n\n\nQuesto disposto - che concretizza il principio della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e seg. - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e seg.), dei testi (art. 162 e seg.), delle persone informate sui fatti (art. 178 e seg.), le perizie (art. 182 e seg.) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.\nPertanto, così come indicato dai commentatori,\nanche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti\ne purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o\ndall’esperienza (Galliani/Marcellini, in Codice svizzero di procedura penale,\nCommentario, Zurigo 2010, ad art 139 n. 1, pag. 297; Bernasconi, in Codice\nsvizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 24, pag.\n49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de procedure pénale suisse, Basilea\n2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5,\npag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art.\n10, n. 47, pag. 170 e seg.).\nL’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti\nall’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono\noggetto di prova.\n4. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b).\nL’indizio, per consolidata\ndottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può\ntrarre, dopo un processo di induzione condotto\ncon un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione\nd’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non\ndel fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches\nStrafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956,\npag. 416 ss). Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non\ncerto, equivoco o non univoco o contingente (Rep 1980, 192, consid. 3; Rep\n1980, 147, consid. 4).\nIn assenza di prove tranquillanti e\nsicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più\nindizi - cioè fatti certi - che, correlati\nlogicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da\nfar concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti\nnell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr.\nHans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309\ncit., in part., in STF 7.05.2003 inc. 6P.37/2003 consid. 2.2.).\n5. Giusta\nl’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il\nconvincimento che trae dall’intero procedimento.\nCosì come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione\ndelle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon\nvolere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa,\ninvece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte\nriguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di\nun esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli\nelementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza\nessere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di\nprova (Bernasconi, in op. cit., ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid,\nPraxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire\nromand, CPP, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia\n401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera\nvalutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di\nprova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior\nvalore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello\nstesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez, Traité de procédure\npénale suisse, 2006, 2a edizione, n. 744 ad § 100, pag. 472;\nHauser/Schweri/Hartmann, op. cit., n. 22 ad § 39 et n. 4 ad § 62; STF 23.4.2010\ninc. 6B_1028/2009; STF 10.5.2010 inc. 6B_10/2010; STF 28.6.2011 inc.\n6B_936/2010). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento\nunicamente sulla concreta forza di convincimento - valutata in modo\napprofondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, in op.\ncit., ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5,\npag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 173).\nNell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare\nconto in sentenza con una congrua motivazione (STF 10.5.2010 inc. 6B_10/2010) -\nil giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale\nprecedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid.\n2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007 inc. 6P.218/2006), nel senso sopra\nindicato.\n6. Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art.\n32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art.\n10 cpv. 1 CPP - comporta, innanzitutto, l’attribuzione dell’onere della prova\nalla pubblica accusa. Incombe alla stessa comprovare l’esistenza di tutti i\npresupposti oggettivi e soggettivi del reato e non all’imputato dimostrare di\nnon averli realizzati (Bernasconi, in op. cit., ad art. 10, n. 8-14, pag.\n46-48; Tophinke, in Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 19, pag. 159 e seg.;\nKuhn/Jeanneret, in op. cit., ad art. 10, n. 14-18, pag. 65-66; ad art. 10 cpv."}