{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-05-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-135_2012-05-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111425&nX40_KEY=4921779&nTrefferzeile=33&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "83c8d377f420badd160ec93bb869ca27"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.135"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 31.05.2012 17.2011.135"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 31.05.2012 17.2011.135"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 31.05.2012 17.2011.135"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Condanna per lesioni semplici; situazione di legittima difesa non ammessa perché l'imputato non ha reso verosimile di essere stato attaccato dalla vittima. 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Commisurazione della pena\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLocarno 31 maggio 2012/nh |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte di appello e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nGiovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Francesco Pellegrini |\n|\nsegretario: |\nOrio Filippini, vicecancelliere |\nnell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico\ned ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del\n7 dicembre 2011 da\n|\n|\nAP 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emanata il 29 novembre 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona nei confronti di |\n|\n|\n|\nIM 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nrichiamata la dichiarazione di appello 23 dicembre 2011;\nesaminati gli atti;\nritenuto che: - con\ndecreto di accusa 14 giugno 2010 il sostituto procuratore pubblico ha\nriconosciuto IM 1 autore colpevole di lesioni semplici per avere, a __________,\nin data 5 settembre 2007, intenzionalmente colpito al volto, con un pugno, AP 1\nprocurandogli le lesioni attestate dal certificato medico del 5 settembre 2007 in atti.\nEgli ne ha, pertanto, proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa\ncondizionalmente per un periodo di prova 2 anni - di fr. 450.- (corrispondente\na 15 aliquote giornaliere da fr. 30.-) e alla multa di fr. 300.-.\nContro il decreto d’accusa IM 1 ha sollevato tempestiva opposizione.\n- dopo\nil dibattimento, con sentenza 29 novembre 2011, il pretore, statuendo\nsull’opposizione, ha ritenuto che IM 1 avesse agito per legittima difesa e lo\nha, pertanto, assolto dalla sua imputazione, caricando gli oneri processuali\nallo Stato e specificando che, qualora l’accusatore privato AP 1 avesse chiesto\nla motivazione scritta del suo giudizio, la relativa tassa di fr. 400.- sarebbe\nstata a suo carico.\npreso atto che: - con scritto 7 dicembre 2011 AP 1 ha tempestivamente annunciato di\nvoler interporre appello contro la sentenza della Pretura penale.\nDopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione\ndi appello 23 dicembre 2011, egli ha precisato di impugnare l’intera sentenza\ndi prime cure, postulando che IM 1 sia riconosciuto colpevole del reato di\nlesioni semplici e condannato a versargli l’importo di fr. 4'038.- a titolo di\nrisarcimento del danno, fr. 1'500.- a titolo di risarcimento delle spese legali\ne fr. 2'000.- a titolo d’indennizzo del torto morale. Inoltre l’appellante\nchiede che gli oneri processuali di prima sede - comprensivi dei fr. 400.- per\nla motivazione scritta della sentenza - siano posti a carico di IM 1.\n- Quale istanze probatoria, oltre al richiamo dell’incarto concernente il procedimento di primo grado, l’appellante ha chiesto la propria audizione e quella dell’accusato (cfr. istanza probatoria del 16 febbraio 2012). L’istanza è stata accolta.\nesperito il\npubblico dibattimento il 31 maggio 2012 durante il quale:\n- l’appellante ha chiesto che l’accusato sia riconosciuto autore colpevole del reato di lesioni semplici e ha postulato che lo stesso sia condannato a versargli l’importo simbolico di fr. 1.- a titolo d’indennizzo del torto morale,\n- l’accusato ha postulato la conferma dell’impugnato giudizio.\nritenuto\nPotere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti\n1. Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Le disposizioni transitorie prevedono che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale (art. 454 cpv. 1 CPP).\nNel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza 29 novembre 2011 della Pretura penale è, pertanto, retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.\n2. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).\nContrariamente al ricorso per cassazione previsto dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP TI) - la Corte di appello può ora esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). A favore dell’imputato, il potere di esame si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP) (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad 398 n. 13).\nL’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. In questa sede possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398 n. 7).\n3. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza."}