Ne deriva che l'istanza deve essere dichiarata irricevibile. Essa potrà essere ripresentata qualora (e se) i due giudizi che l’istante pretende essere fra loro inconciliabili - e meglio, il DA a suo carico e la sentenza pronunciata dal giudice della Pretura penale nei confronti dell’avv. C. e di M. - acquisteranno forza di cosa giudicata. 4. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e devono, di conseguenza, essere addossati all’istante. Per questi motivi, visti gli art. art. 299 lett. b CPP-TI, 410 segg. CPP, nonché sulle spese l’art. 428 CPP e la LTG, dichiara e pronuncia: 1. L’istanza di revisione è irricevibile.