b CPP secondo cui chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto d’accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata nella procedura indipendente in materia di misure può chiedere la revisione se la decisione contraddice in modo intollerabile una decisione penale successiva concernente gli stessi fatti. 3. In concreto, l’istanza di revisione risulta prematura non soltanto poiché, per quanto qui risulta, il DA di cui si chiede la revisione non è ancora passato in giudicato, ma anche (e soprattutto) poiché la sentenza invocata dall’istante è lungi dall’essere definitiva. Ne deriva che l'istanza deve essere dichiarata irricevibile.