Lo stesso motivo di revisione, seppur con una formulazione leggermente diversa, è previsto anche dal nuovo art. 410 cpv. 1 lett. b CPP secondo cui chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto d’accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata nella procedura indipendente in materia di misure può chiedere la revisione se la decisione contraddice in modo intollerabile una decisione penale successiva concernente gli stessi fatti.