L’art. 299 lett. b CPP-TI prevede che la revisione del processo ha luogo, in caso di condanna, quando dopo la sentenza ne sia stata pronunciata un'altra, con essa inconciliabile ritenuto che è una “sentenza” ai sensi di tale disposto ogni decisione presa da un’autorità cantonale, giudiziaria o non, competente per pronunciare una condanna in applicazione di leggi penali federali (Salvioni, Codice di procedura penale, Locarno 1999, ad art. 299 CPP, pag. 473, sentenza CCRP n. 17.2009.65 consid. 1, 17.2009.46 consid. 2). Lo stesso motivo di revisione, seppur con una formulazione leggermente diversa, è previsto anche dal nuovo art. 410 cpv.